Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 maggio 1976, n. 11
Titolo:Trasferimento all'anno 1976 dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1975 di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 40 concernente la costituzione di consorzi tra gli enti locali per il potenziamento dei servizi sociali di prevenzione.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 maggio 1976, n. 22)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La spesa di L. 500 milioni, autorizzata per l'anno 1975 con l'articolo 11 della legge regionale 21.5.1975, n. 40, concernente "Costituzione consorzi tra gli enti locali per il potenziamento dei servizi sociali e di prevenzione" si intende autorizzata, per le stesse finalitŕ, per l'anno 1976 in aumento della spesa autorizzata per il detto anno.
I fondi occorrenti per far fronte alla spesa di cui al comma precedente sono iscritti in aumento dello stanziamento del capitolo 1061206 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Il trasferimento di fondi dall'esercizio 1975 al successivo avviene in applicazione delle norme di cui alla Legge 27.2.1955, n. 64.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua applicazione nel bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 30 dicembre 1975.