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Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2010, n. 12
Titolo:Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"
Pubblicazione:( B.U. 12 agosto 2010, n. 72 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La lettera n decies) del numero 6) dell’Allegato B2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) è sostituita dalla seguente:
“n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, comprese le relative opere connesse, ad esclusione di quelli:
1) a terra la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
2) a terra la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non ricadano in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati;
3) collocati sulle superfici esterne degli edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;
4) totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive “D” con potenza inferiore a 1 MW.”.



1. I procedimenti autorizzativi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge si concludono secondo la precedente disciplina in materia di VIA.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano sino al sessantesimo giorno successivo all’approvazione, da parte dell’Assemblea legislativa, dell’atto contenente l’individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, da effettuare comunque entro il 30 settembre 2010.