Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 3 |
Titolo: | Modifica alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli Organi degli ERSU" |
Pubblicazione: | ( B.U. 17 febbraio 2011, n. 12 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali |
Sommario
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU) è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1 sono presentate con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), fino al 7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.”.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.