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Atto:LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2011, n. 3
Titolo:Modifica alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli Organi degli ERSU"
Pubblicazione:( B.U. 17 febbraio 2011, n. 12 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU) è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1 sono presentate con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), fino al 7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.”.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.