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Atto:LEGGE REGIONALE 11 aprile 2011, n. 6
Titolo:Criteri gestione del trasporto sanitario modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36: "Sistema di emergenza sanitaria"
Pubblicazione:( B.U. 14 aprile 2011, n. 28 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. L'articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:
"Art. 10 bis (Gestione del trasporto sanitario)
1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.
2. Il trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie e dall'INRCA avvalendosi di personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intende il trasporto di cui al comma 1 dell'articolo 20, o il trasporto con necessità di assistenza in itinere di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 9.
4. Il trasporto sanitario o prevalentemente sanitario è affidato secondo il seguente ordine di priorità:
a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI, altri enti pubblici accreditati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici;
b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.
5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti indicati all'articolo 26 bis, sulla base di procedure concorsuali, prioritariamente basate sulla non sovracompensazione dei costi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell'affidamento, economicità ed efficienza, in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.
6. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, fissa i criteri per l'espletamento delle procedure di cui ai commi 4 e 5, assicurando che le stesse contengano i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi.".


1. La delibera di Giunta regionale indicata al comma 6 dell'articolo 10 bis della l.r. 36/1998, come sostituito dall'articolo 1, è adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:
"b) il personale da utilizzare nelle POTES e la composizione qualitativa e quantitativa degli equipaggi dei mezzi di soccorso, sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza sanitaria.".

3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 36/1998 dopo le parole "sentito il Comitato per l'emergenza sanitaria", sono aggiunte le seguenti "e previo parere obbligatorio della competente Commissione assembleare".
4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 36/1998 sono aggiunte le seguenti parole: "e di organi e sangue".
5. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 36 /1998;
b) il comma 13 dell'articolo 8 della l.r. 36/1998.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.