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Atto:LEGGE REGIONALE 03 maggio 2011, n. 8
Titolo:Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP
Pubblicazione:( B.U. 06 maggio 2011, n. 37 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU), le parole: "31 marzo 2011" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2011".
2. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2011 le parole: "7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare." sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2011".


1. Gli organi degli enti per l'abitazione pubblica (ERAP ), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative ), in carica alla data di approvazione della presente legge sono prorogati , con poteri limitati all' ordinaria amministrazione, sino al 31 ottobre 2011.
2. Le candidature per gli enti indicati al comma 1 sono presentate entro il 30 settembre 2011.


1. Sono fatte salve le candidature presentate per gli organi degli ERAP e degli ERSU alla data di entrata in vigore della presente legge in regola con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e i pareri espressi dalla competente Commissione assembleare ai sensi dell' articolo 6 , comma 1, della medesima l.r. 34/1996.