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Atto:LEGGE REGIONALE 17 giugno 2011, n. 12
Titolo:Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)
Pubblicazione:( B.U. 23 giugno 2011, n. 52 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali

Sommario





1. La presente legge detta norme per il riordino degli Enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).


1. Il comma 2 dell' articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dall' Assemblea legislativa regionale con facoltà per ogni consigliere di votare solo due nominativi".



1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 36 /2005 sono aggiunti i seguenti:
"1bis. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra:
a) i dirigenti dell'ERAP;
b) i dirigenti regionali previo distacco o i dirigenti di altro ente dipendente previo collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata dell'incarico;
c) persone estranee all'amministrazione dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere.
1ter. La scelta del direttore indicato al comma 1bis è comunque effettuata dando priorità ai dirigenti dell'ERAP".



1. Al comma 2 dell' articolo 32 della l.r. 36/2005 le parole "100 euro" sono sostituite dalle parole "30 euro".


1. L'indennità mensile di carica del Presidente, del Vice Presidente, del componente del Consiglio di amministrazione e del revisore unico degli ERAP è ridotta del dieci per cento rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina i direttori di cui all'articolo 28 della l.r. 36/2005 così come modificato dall'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, al Direttore si applicano le norme della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.
4. Il trattamento economico onnicomprensivo del Direttore dell'ente di cui alla presente legge è stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina tenendo conto della tipologia organizzativa, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ente medesimo e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
5. La struttura organizzativa regionale competente nella materia in cui opera l'ente ne verifica periodicamente i costi di funzionamento, valutandone la congruità in relazione alla funzionalità delle attività svolte.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati. I dirigenti nominati Direttori non possono essere sostituiti.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le funzioni che sono esercitate da uno degli ERAP anche in nome e per conto degli altri, indicando altresì l'ERAP incaricato del loro svolgimento e precisandone le modalità.
8. I collegi dei revisori dei conti dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60 sono sostituiti da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale.
9. Fino alla nomina di cui al comma 8 e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.
10. Gli ERAP assicurano forme di consultazione con gli enti locali interessati.
11. Gli organi degli ERAP operanti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono il 30 luglio 2011.
12. Le candidature per gli organi indicati al comma 11 sono presentate entro il 30 giugno 2011. Sono fatte salve le candidature già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge purché in regola con le disposizioni di cui alla l.r. 5 agosto 1996 n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), nonché i pareri espressi sulle stesse dalla competente Commissione assembleare.


1. E' abrogata la lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 36/2005.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.