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Atto:LEGGE REGIONALE 01 luglio 1976, n. 17
Titolo:Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare.
Pubblicazione:( B.U. 02 luglio 1976, n. 29 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Sommario




Art. 1

Si intende per dialisi domiciliare l'applicazione di sistemi depurativi extracorporei al domicilio del paziente uremico.
La dialisi domiciliare viene realizzata senza la presenza di personale medico in locali, ad uso singolo o collettivo, riconosciuti idonei.
La condotta operativa è affidata al paziente che si avvale dell'apporto collaborativo di un assistente, familiare o terzo, al termine di un corso di addestramento, positivamente superato da entrambi, secondo la disciplina della presente legge.

Art. 2

Gli enti ospedalieri presso i quali sono istituiti servizi di emodialisi possono organizzare i corsi di addestramento di cui al precedente art. 1 per i malatici uremici cronici e loro assistenti, per l'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.
Gli enti ospedalieri che intendano organizzare i corsi di addestramento debbono avanzare formale richiesta motivata al presidente della giunta regionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per l'organizzazione dei corsi e delle garanzie per il trattamento domiciliare previste dalle disposizioni della presente legge.
L'organizzazione dei corsi è autorizzata con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentito il comitato tecnico previsto dal successivo art. 19.
L'autorizzazione comporta, per l'ente ospedaliero, oltre l'organizzazione dei corsi, l'assistenza nella esecuzione delle dialisi domiciliari ai sensi degli artt. 12 e seguenti.

Art. 3

Presso ciascun ente ospedaliero, autorizzato all'organizzazione dei corsi di addestramento ai sensi del precedente art. 2, è istituita una commissione con funzione di direzione tecnico-organizzativa presieduta dal primario preposto al servizio emodialisi e composta da due medici esperti in nefrologia e emodialisi e da una assistente sociale, del ruolo dell'ospedale, con funzioni anche di segretario.
La commissione, ove ritenuto necessario, può essere integrata da un esperto in materia psicologica.
La commissione è nominata dal consiglio di amministrazione, su designazione del consiglio dei sanitari.

Art. 4

Ai corsi, dietro giudizio insindacabile della commissione di cui al precedente art. 3, che decide ad unanimità dei voti, sono ammessi i malati uremici cronici e loro assistenti, secondo quanto previsto dai successivi artt. 8, 9 e 10.
L'ammissione stessa potrà essere revocata in ogni momento, quando sia riscontrata la non permanenza dei requisiti di cui all'art. 8.
I corsi, aventi la durata non inferiore a tre mesi, sono tenuti in locali idonei e si svolgono in giorni e orari prefissati dalla commissione, secondo le necessità organizzative del servizio emodialisi, di intesa con il paziente e il suo assistente.
La frequenza del corso consente l'accertamento dell'attitudine alla dialisi domiciliare del paziente e dell'assistente.
In caso di mancata attitudine il paziente verrà affidato a un centro ospedaliero di dialisi, compatibilmente con le disponibilità di quest'ultimo, e tenuto conto del suo domicilio.

Art. 5

I corsi hanno carattere teorico-pratico e il relativo insegnamento verte su:
- i principi basilari della emodialisi e della struttura meccanica del rene artificiale;
- la tecnica della sterilizzazione ed eparinizzazione;
- la pulizia e cura dello shunt;
- l'incannulazione della fistola artero-venosa;
- preparazione e montaggio dei circuiti dializzanti;
- la connessione e lo stacco del dializzatore;
- l'assistenza durante la dialisi per l'ultrafiltrazione, l'amministrazione del fluido e le altre tecniche relative;
- la misurazione della pressione del sangue, del polso e della temperatura;
- l'identificazione delle medicine occorrenti al paziente uremico cronico;
- le misure d'emergenza e le complicazioni post-dialitiche;
- la precisa terminologia medica, che consenta di comunicare efficacemente con i sanitari del servizio emodialisi;
- la lettura e interpretazione di un manuale di dialisi, destinato a rimanere in consultazione al paziente;
- quant'altro ritenuto, dalla commissione di cui al precedente art. 3, eventualmente utile all'apprendimento delle tecniche e pratiche necessarie alla esecuzione della dialisi domiciliare.

In ogni caso, l'insegnamento deve essere svolto con particolare riferimento al tipo di apparecchiatura emodialitica, della quale il paziente si avvarrà per il trattamento domiciliare ai sensi dei successivi artt. 13 e 14.

Art. 6

I corsi sono tenuti dal personale medico ospedaliero, esperto nelle discipline relative alle materie di insegnamento di cui all'art. 5. Esso è incaricato dalla commissione di cui all'art. 3, sentito il direttore sanitario, ed attende ai propri compiti sotto la direzione del presidente della commissione stessa.
Collaborano all'insegnamento, per la parte pratica, infermieri, tecnici specializzati e personale di assistenza sociale, nell'ambito delle dotazioni del servizio di emodialisi. L'incarico agli stessi è di competenza del primario preposto al servizio di emodialisi.

Art. 7

Trascorsa la durata minima del corso indicata all'art. 4, terzo comma, il personale docente, di cui al primo comma del precedente art. 6, procede collegialmente alla verifica dell'idoneità del paziente e dell'assistente a effettuare la dialisi domiciliare.
Sulla base del parere vincolante del personale docente, la commissione, prevista dall'art. 3, autorizza il personale e l'assistente alla esecuzione della dialisi domiciliare ai sensi dell'art. 1 della presente legge e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Nel caso di esito negativo della verifica, il personale docente rimette apposita relazione alla commissione che può fissare un ulteriore congruo periodo per l'effettuazione di un corso suppletivo.
Trascorso quest'ultimo periodo, la stessa commissione si esprime in via definitiva, con la procedura indicata al comma precedente.
Nel caso di mancato superamento del periodo di addestramento, il paziente, analogamente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4, verrà affidato a un centro ospedaliero di dialisi, compatibilmente con le disponibilità, e tenuto conto del proprio domicilio.

Art. 8

I pazienti che intendono partecipare ai corsi di addestramento previsti dalla presente legge, a giudizio della commissione, debbono:
1) trovarsi in stato di uremia cronica;
2) non avere complicanze uremiche o patologia extra-renale irreversibili;
3) godere di normale livello intellettivo e stabilità emotiva;
4) disporre di un locale idoneo, fornito dei servizi tecnici necessari per il trattamento, quali l'impianto idraulico, il collegamento telefonico, l'impianto elettrico opportunamente dimensionato;
5) disporre della collaborazione di un assistente, familiare o terzo, in possesso della idoneità psicofisica alle pratiche e alle tecniche relative alla esecuzione della dialisi domiciliare.


Art. 9

Le domande di ammissione al corso di addestramento, da parte dei malati uremici cronici e dei loro assistenti, debbono essere presentate al centro emodialitico dell'ente ospedaliero autorizzato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
Esse debbono contenere:
1) la generalità del paziente e dell'assistente, nonché la reciproca accettazione;
2) la esplicita dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme della presente legge, nonché delle eventuali norme dell'ente ospedaliero che interessino comunque il servizio dialisi.

Inoltre, possono contenere ogni notizia utile per l'accertamento dei requisiti di partecipazione al corso previsti dal precedente art. 8.

Art. 10

L'ammissione del paziente e del suo assistente al corso di addestramento è dichiarata, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 8, dalla commissione prevista dall'art. 3.

Art. 11

L'autorizzazione rilasciata dalla commissione, ai sensi dell'art. 7, costituisce per il paziente e per il suo assistente titolo per la esecuzione della dialisi domiciliare con l'assistenza del servizio emodialisi presso il quale è stato tenuto il corso di addestramento, salve le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
La commissione procede alla revoca dell'autorizzazione:
a) nel caso di sopravvenuto difetto dei requisiti per la partecipazione ai corsi di cui all'art. 8;
b) per motivi medici;
c) per inosservanza delle prescrizioni tecnico-organizzative di cui agli articoli seguenti, con particolare riferimento al mancato rispetto degli orari, delle istruzioni e dei controlli, nonché della cura dell'apparecchio di dialisi.

Comporta in ogni caso revoca dell'autorizzazione il trasferimento domiciliare del paziente, che sia incompatibile con le esigenze tecnico-organizzative relative all'assistenza da parte del servizio stesso, salvo eventuale omologazione dell'autorizzazione da parte di altro servizio emodialisi, regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2.

Art. 12

L'esecuzione della dialisi domiciliare da parte del paziente e del suo assistente, autorizzati ai sensi dell'art. 7, è effettuata mediante la determinazione di un programma da concordarsi tra il primario preposto al servizio di emodialisi, o sanitario all'uopo delegato, e gli interessati.
Il programma deve riguardare in particolare:
1) i giorni e le ore in cui debbono essere effettuati i trattamenti dialitici;
2) il giorno o i giorni del mese nei quali il paziente deve essere sottoposto a controllo medico da parte dei sanitari del servizio;
3) il giorno e l'ora in cui debbono avvenire i collegamenti telefonici periodici di controllo;
4) le date nelle quali debbono essere recapitati al servizio i questionari di controllo debitamente compilati, nonché i campioni di sangue per il controllo clinico del paziente;
5) i giorni entro i quali debbono essere svolti i controlli radiologici e medico-laboratoristici;
6) la frequenza, i giorni e le ore in cui debbono essere distribuiti al paziente i materiali di dialisi da parte del servizio.

Non sono ammesse variazioni unilaterali del programma da parte del paziente. Quelle conseguenti ad accertata necessità , con particolare riferimento agli orari dei trattamenti dialitici di cui al punto 1) debbono essere in ogni caso preventivamente concordate con il primario e rivestire, comunque, carattere di eccezionalità. Le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza debbono essere tempestivamente segnalate.
Il paziente e il suo assistente debbono accettare le eventuali variazioni di programma, ritenute necessarie dal primario preposto al servizio di emodialisi.

Art. 13

Il programma di dialisi domiciliare, determinato ai sensi dell'articolo precedente, non può avere pratica attuazione, se il primario preposto al servizio di emodialisi, il quale può avvalersi a tali effetti della consulenza di un tecnico, non abbia preventivamente verificato:
1) l'installazione, al domicilio dell'uremico, di un apparecchio di dialisi, corrispondente a quello su cui è stato effettuato l'addestramento;
2) la corretta funzionalità e rispondenza dell'apparecchio, accertate in messa in opera;
3) l'idoneità del locale e dei servizi tecnici di cui all'art. 8, primo comma.


Art. 14

L'apparecchio, unitamente al materiale sanitario e farmacologico necessario per la corretta esecuzione della dialisi, è assegnato, da personale specializzato del servizio emodialisi, in dotazione al paziente.
Il paziente è tenuto al corretto uso e alla buona conservazione dell'apparecchio e dei materiali ricevuti, nonché alla sua restituzione, unitamente ai materiali inutilizzati, al termine della terapia o nel caso di cessazione del rapporto, con il servizio che l'ha fornito. Esso risponde dei danni provocati da incuria.

Art. 15

Il servizio emodialisi deve organizzare un servizio di consulenza telefonica per il paziente in trattamento domiciliare e il suo assistente, nelle ore preventivamente concordate per l'effettuazione della dialisi.
Il paziente o il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosta dal normale svolgimento del trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.
Attraverso la consulenza telefonica, il medico di guardia alla dialisi domiciliare consiglia, secondo il caso, la soluzione più opportuna, salvo il ricorso alla visita domiciliare, ovvero al ricovero d'urgenza.
Il servizio non risponde delle conseguenze derivanti da trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati o segnalati a norma della presente legge.

Art. 16

E' fatto obbligo al paziente e al suo assistente che abbiano superato il corso di attendere al trattamento dialitico domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle metodiche apprese durante il corso, di quanto fissato dal programma e dalle variazioni dello stesso, delle istruzioni conseguenti ai controlli tecnico-clinici previsti dall'art. 12, e in genere delle disposizioni della presente legge.

Art. 17

Il servizio emodialisi dell' ente ospedaliero, autorizzato ai sensi dell' art. 2, deve attendere all' assistenza dei pazienti in trattamento dialitico domiciliare a norma degli articoli precedenti, con la piena osservanza delle norme della presente legge e dei programmi di dialisi e delle incombenze che ne derivano, secondo il riparto di competenze posto dalla presente legge, nonché derivanti dall' organizzazione dell' ente.
A tali effetti, il servizio emodialisi deve disporre in particolare:
1) di uno o più numeri telefonici diretti, per assicurare il servizio di consulenza di cui all' art. 15, nonché il controllo di cui al punto 3) dell' art. 12, secondo comma;
2) della previsione, nella propria pianta organica, di una dotazione di personale medico, infermieristico, tecnico e di assistenza sociale, proporzionata alle esigenze di organizzazione dei corsi e di assistenza dei pazienti in trattamento dialitico domiciliare;
3) di una idonea scorta di apparecchi di dialisi per i ricoveri urgenti dei detti pazienti, nel caso di complicazioni cliniche o tecniche, si da garantire prontamente il trattamento ospedaliero per il periodo necessario;
4) di locali idonei per lo svolgimento dei corsi ai sensi dell' art. 4, terzo comma.

E' fatto obbligo al personale medico, infermieristico e di assistenza sociale del servizio emodialisi, nonché al personale di cui al secondo comma del precedente art. 14, di compiere le ispezioni domiciliari ritenute necessarie dal primario preposto al servizio stesso, per accertare la regolarità della esecuzione dei trattamenti dialitici.

Art. 18

Per assicurare nel modo più idoneo il servizio di assistenza anche a livello periferico, il servizio emodialisi che ha rilasciato l'autorizzazione potrà avvalersi, dopo opportuni preventivi accordi, della collaborazione del centro ospedaliero di emodialisi più vicino al domicilio del paziente.

Art. 19

E' istituito un comitato tecnico regionale con funzioni di consulenza anche in riferimento a ulteriori aspetti organizzativi e tecnici nell'ambito della prevenzione e della cura della insufficienza renale cronica, tenuto conto delle linee programmatiche sanitarie regionali.
Il comitato, presieduto dall'assessore alla sanità o da persona da lui delegata, è costituito da un nefrologo, un urologo, un immunologo, un chirurgo esperto nel campo dei trapianti d'organo, un emodializzatore, un rappresentante dell'Associazione Nazionale Emodializzati, un rappresentante dell'Associazione Italiana Donatori di Organi, ed un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato alla sanità e sicurezza sociale, con funzioni anche di segretario.
Il comitato stesso è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità e dura in carica tre anni.

Art. 20

Per la realizzazione delle finalità della presente legge, oltre che per eventuali indagini conoscitive comprese quelle epidemiologiche, la giunta regionale predispone un piano annuale di intervento e si avvale di una rete di centri emodialitici, regolarmente autorizzati, costituita da almeno un centro per ogni provincia e di un centro regionale.

Art. 21

Per le spese di primo impianto e di gestione dei corsi autorizzati ai sensi della presente legge, la Regione concede contributi dietro formale richiesta degli enti interessati.
I contributi saranno erogati con decreto del presidente della Regione su deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 22

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di L. 70.000.000, e, per ciascuno degli anni successivi, l'entità dell'intervento sarà fissata con legge di approvazione di bilancio.
La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario, apposito capitolo con denominazione “Contributi per la istituzione e la gestione dei corsi di addestramento per la dialisi domiciliare" e con lo stanziamento di L. 70.000.000.
Il capitolo 1061704 “Contributi e spese per la istituzione e il funzionamento dei centri per le malattie sociali e del lavoro e spese per i centri mobili" è ridotto di pari importo.