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Atto:LEGGE REGIONALE 10 aprile 2012, n. 7
Titolo:Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivitŕ venatoria"
Pubblicazione:( B.U. 19 aprile 2012, n. 37 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria

Sommario


Art. 1 (Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all'articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/1995)
Art. 8 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 7/1995)
Art. 9 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 7/1995)
Art. 10 (Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)
Art. 11 (Modifica all'articolo 28 della l.r. 7/1995)
Art. 12 (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 13 (Modifiche all'articolo 30 della l.r. 7/1995)
Art. 14 (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/1995)
Art. 15 (Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 7/1995)
Art. 16 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 17 (Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 7/1995)
Art. 18 (Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1995)
Art. 19 (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 20 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 7/1995)
Art. 21 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 7/1995)



1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) dopo le parole: "e venatorio" sono aggiunte le seguenti: "e sui piani di abbattimento selettivi ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)".
2. Al comma 5 dell'articolo 7 bis della l.r. 7/1995 le parole: "sentita la competente commissione consiliare" sono soppresse".


1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 la parola: "ISPRA" é sostituita dalla parola: "OFR".


1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "sentito l'ATC" sono aggiunte le seguenti: "nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori".
2. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 7/1995 le parole: "attività di allenamento e addestramento cani, nonché" sono soppresse.


1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 7/1995, dopo la parola "venatoria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché la gestione degli ungulati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27 bis".



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"3 bis. Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore regionale, di Consigliere regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore provinciale e di Consigliere provinciale.".
2. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 7/1995 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "cinque".


1. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 la parola: "provvedono" è sostituita con la parola "concorrono".


1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di terreni agricoli.".
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1995 è abrogato.


1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 7/1995 le parole: "del servizio regionale sport, caccia e pesca, tempo libero" sono sostituite dalle parole: della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".


1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"5 bis. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia di appostamento fisso, ai sensi del comma 3, lettera b), possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.".

2. Il comma 5 ter dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 è abrogato.
3. Al comma 6 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "E' consentito l'abbattimento del cinghiale in forma individuale con fucile ad anima liscia nelle aree non vocate alla presenza della specie medesima, individuate dal regolamento di cui all'articolo 27 bis e secondo le modalità di prelievo stabilite dal calendario venatorio regionale. Nelle stesse aree è consentito l'abbattimento occasionale del cinghiale senza l'ausilio del cane da seguita.".


1. Il comma 4 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è abrogato.
2. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 le parole: "dell'ISPRA" sono sostituite dalle seguenti: "dell'OFR". Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 27 bis le parole: "ed in base ai documenti tecnici dell'ISPRA" sono soppresse.
3. Il comma 7 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 è abrogato.
4. Al comma 9 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995, le parole: "al risarcimento dei danni causati all'agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività di gestione degli ungulati e per le attività di prevenzione e di risarcimento dei danni causati all'agricoltura".


1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"c) da quattro membri designati dalle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale;".



1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: "dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero" sono sostituite dalle parole: "dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia".
2. Il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"8. Entro il 15 marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.".

3. Il comma 8 bis dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"8 bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".

4. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: "al Comune di residenza" sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla Provincia l'elenco dei cacciatori inadempienti.".
5. Al comma 8 quater dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le modalità relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 27 bis, comma 2.".


1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e l'OFR, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.".

2. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "qualsiasi razza," è inserita la seguente: "categoria,".


1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 dopo la parola: "capanno" è aggiunta la seguente: "principale" e dopo le parole: "20 mq" sono aggiunte le seguenti: "; eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno".
2. Il comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi sia per colombacci che per acquatici ad una distanza inferiore a metri 300. La distanza è misurata tra i capanni principali. Tale distanza è ridotta a metri 150 per appostamenti per piccola selvaggina posti a terra (nocetta) per i quali non è previsto l'impianto di capanni sussidiari. Sono in ogni caso fatte salve, anche con riferimento alle disposizioni di cui al comma 7, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.".

3. Il comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 27 , è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate solo il recupero, in attitudine di caccia ed anche con uso del cane, della selvaggina ferita , entro un raggio di metri 200 dal capanno principale e metri 300 dal capanno principale per acquatici.".

4. Il comma 10 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"10. Durante l'esercizio venatorio da appostamento è vietata, salvo consenso del titolare, la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 200 dal capanno principale per colombacci e piccola selvaggina a terra e metri 300 dal capanno principale per acquatici.".

5. Al comma 14 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 5 bis" sono soppresse.
6. Il comma 17 dell'articolo 31 della l.r.7/1995 è sostituito dal seguente:
"17. Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a metri 100, salvo accordo tra coloro che approntano limitrofi appostamenti temporanei, e dalle zone previste dal comma 7, a metri 150 da un appostamento fisso per piccola selvaggina posto a terra (nocetta), a metri 300 dal capanno principale, se trattasi di appostamento per colombacci o acquatici , salvo quanto previsto dal comma 20.".

7. Il comma 18 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"18. L'appostamento fisso per colombacci o per acquatici può essere costituito da un capanno principale e da capanni sussidiari che sono posti ad una distanza massima di metri 75 dal capanno principale per colombacci e metri 100 per acquatici in prossimità di laghi, stagni, prati allagati.".

8. Alla fine del comma 20 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente periodo: "L'apposizione delle tabelle ad una distanza inferiore di quella di cui ai commi 9 e 10 determina la corrispondente riduzione della distanza di rispetto.".


1. L'articolo 33 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Zone per l' allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile)
1. Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati.
2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabilita dai piani faunistici-venatori provinciali e comunque nel rispetto di quanto indicato con i Criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria. Le autorizzazioni concesse all'interno delle Aziende agrituristico-turistico-venatorie e Aziende faunistico venatorie non concorrono al raggiungimento delle citate superfici.
3. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.
4. Nelle ZAC in cui è previsto l' abbattimento deve essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento.
5. La Provincia, all'interno delle ZAC, può effettuare il controllo ai sensi dell'articolo 25.
6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i criteri e le modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle ZAC.".



1. Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Una quota del fondo regionale di cui all'articolo 41 è destinata a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'esercizio dell'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 41.".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 le parole: "Con il fondo di cui al comma 1," sono soppresse.
3. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della gestione del fondo è costituito presso ciascun ATC un comitato composto da:
a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile dell'ufficio competente dell'amministrazione provinciale o suo funzionario delegato;
c) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;
d) un rappresentante delle associazioni venatorie;
e) un tecnico, iscritto all'albo dei periti agrari o dottori agronomi, nominato dall'ATC.".



1. Il comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi gli indennizzi per i danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.".

2. Il comma 3 dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995 è abrogato.


1. Il comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 7/1995 è abrogato.


1. Al comma 1, lettera f), dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "posto di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e impianti fotovoltaici".
2. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della l.r. 7/1995 dopo la parola: "neve" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati".


1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle;
b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f);
c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g);
d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h);
e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i);
f) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera l);
g) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere m) ed n);
h) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera o);
i) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera u); in caso di recidiva, oltre al raddoppio della sanzione ai sensi del comma 4, è prevista altresì la sospensione del tesserino di cui all'articolo 29 per un periodo da uno a tre anni;
l) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere v) e z);
m) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera cc);
n) da euro 150,00 a euro 900,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ee);
o) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera gg);
p) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ii);
q) da euro 150,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera mm);
r) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera nn);
s) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera rr) e lettera vv);
t) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ss);
u) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera tt);
v) l'esercizio della tassidermia o imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 24 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00 per ogni capo rinvenuto;
z) la violazione di ogni altro obbligo previsto dall'articolo 24 o dalle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,50 a euro 75,00 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.".

2. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"3. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi e nel calendario venatorio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.".



1. L'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Ripartizione delle risorse)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
2. Una quota pari al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'indennizzo dei danni causati alla circolazione stradale di cui all'articolo 34 bis.
3. La restante quota pari al 70 per cento del fondo di cui al comma 1 è ripartita secondo le seguenti modalità:
a) 7 per cento alla Regione, per i compiti di cui alla presente legge;
b) 25 per cento alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;
c) 10 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20;
d) 50 per cento alle Province e agli Ambiti Territoriali di Caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all'articolo 34;
e) 5 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia per le spese sostenute per l'esercizio delle altre funzioni previste dalla presente legge;
f) 3 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione;
4. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".