Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 luglio 1976, n. 19
Titolo:Interventi per iniziative di promozione turistica - Rifinanziamento modificazione dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1975, n. 28.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 luglio 1976, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 5, l.r. 21 novembre 1984, n. 36, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28, č autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 200 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo 1121101 dello stato di previsione della spesa di detto anno.
Alla copertura dell'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede:
a) quanto a L. 90 milioni, mediante soppressione dello stanziamento di pari importo iscritto a carico del capitolo 1121102 del bilancio 1976, che parimenti č soppresso;
b) quanto a L. 110 milioni, mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo 1147001 "Fondo occorrente per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti in corso recanti spese di parte corrente" del bilancio 1976.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti, fino alla entrata in vigore della presente legge, con imputazione del capitolo 1121102, sono trasferiti al capitolo 1121101.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28, concernente "interventi diretti alla promozione del turismo regionale" č cosě modificato:
Il programma tecnico - finanziario di cui all'art. 1, č approvato dalla giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".