Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 maggio 2012, n. 17 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della regione" |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 giugno 2012, n. 56 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 20/2001)
Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:
“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.
2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.
3. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale definiscono d’intesa la rappresentanza dell’amministrazione regionale e la presidenza del CUG.
4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.
5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.
6. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all’unità inferiore, garantendo comunque l’alternanza di genere.”.
1. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.
2. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.