Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. 20
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, sui finanziamenti dei lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 luglio 1976, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della Legge Regionale 10 agosto 1974, n. 20, è modificato nel modo seguente:
"Al fine di agevolare l'esecuzione di opere edilizie di completamento degli ospedali la Regione concede agli enti ospedalieri delle Marche contributi costanti ventennali pari alle quote di ammortamento dei mutui da contrarsi per la detta finalità con la cassa depositi e prestiti alle condizioni vigenti al momento del perfezionamento dei mutui stessi".


Art. 2

I limiti di impegno ventennale di lire 300 milioni autorizzati con l'art. 6 della Legge Regionale 10 agosto 1974, n. 20, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, si intendono autorizzati, per le stesse finalità per l'esercizio 1976.
Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nei bilanci degli anni 1974 e 1975 per lire 300 milioni sono trasferite rispettivamente a ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione delle spese di pari importo autorizzate fino all'anno 1993.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa restano validi negli attuali stessi termini fatta eccezione per la decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa cui danno vita e che sono differite rispettivamente: decorrenza 1976; scadenza 1995.
La Giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.