Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 01 agosto 2012, n. 27
Titolo:Ulteriori modifiche alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita'  venatoria" e modifica alla Legge regionale 10 aprile 2012, n. 7
Pubblicazione:( B.U. 09 agosto 2012, n. 77 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria

Sommario





1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ( Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: " La Provincia concede la gestione delle ZRC all' ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: " La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia".


1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "euro 50,00." sono aggiunte le seguenti: "Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00.".


1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è abrogato.


1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: "alla quota di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 50,00".


1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 la parola "complessivamente" è soppressa.


1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 dopo la parola: " appostamento." è aggiunto il seguente periodo: " Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.".


1. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2012, le parole: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati" sono soppresse.


1. La quota di cui all'articolo 2 si applica dalla stagione venatoria 2012/2013. Gli ATC adottano i provvedimenti conseguenti.


1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/2012 è aggiunto il seguente:
"Art. 21 bis (Norma transitoria)
1. Gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere costituiti da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di metri 200.".