Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 novembre 2012, n. 33
Titolo:Disposizioni regionali in materia di apicoltura
Pubblicazione:( B.U. 29 novembre 2012, n. 114 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. Con la presente legge la Regione riconosce l’apicoltura quale attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, tutela l’ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l’attività apistica ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l’inserimento di specie di interesse apistico nei provvedimenti regionali che prevedono interventi di messa a dimora delle essenze arboree.



1. Per le finalità di cui alla presente legge e nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche “ASSAM”. Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche “ESAM”. Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare “CEPA”), l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) svolge le seguenti attività:
a) consulenza e assistenza tecnica;
b) analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinologiche del miele e dei prodotti dell’alveare sul territorio regionale;
c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell’alveare;
d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;
e) aggiornamento tecnico degli apicoltori;
f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell’alveare.


1. La Giunta regionale individua gli organismi associativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all’anagrafe apistica di cui all’articolo 5, operanti nel territorio regionale e con sede nella regione.
2.  Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, statali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell’apicoltura e dei suoi prodotti.
3. Gli organismi associativi di cui al comma 1 possono collaborare con le competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del settore.


1. E’ istituita la Commissione apistica regionale.
2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un apicoltore designato da ogni organismo associativo di cui all’articolo 3;
e) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche di cui alla legge regionale 3 marzo 1997, n. 20 (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche);
f) un medico veterinario dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
g) un rappresentante dell’ASSAM;
h) un esperto del settore, designato congiuntamente dalle Università marchigiane.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione esprime altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.
4. La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. La Giunta regionale delibera la costituzione della Commissione sulla base dei due terzi delle designazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 2.



1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia alla struttura competente in materia di veterinaria dell’ASUR ai sensi della vigente normativa statale, specificando la collocazione e il numero di alveari.
2. La struttura competente in materia di veterinaria dell’ASUR procede alla registrazione della denuncia secondo quanto stabilito dalla normativa statale. Ogni apiario denunciato è:
a) identificato individualmente con il Codice aziendale costituito dal Codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e dal numero progressivo;
b) registrato nella Banca dati regionale previa georeferenziazione.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all’articolo 3.
4. Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi previsti per gli interventi nel settore.



1. Rientra nell’autoconsumo la detenzione di un massimo di dieci alveari per apicoltore.
2. All’atto della denuncia di cui all’articolo 5 l’apicoltore dichiara se l’attività è condotta ai fini dell’autoconsumo o della commercializzazione dei prodotti dell’alveare.



1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta con regolamento le norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell’apicoltura, anche per quanto riguarda gli apiari nomadi, nonché le norme sanitarie sulla produzione del miele e degli altri prodotti dell’alveare.
2. Il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari è affidato alla struttura competente in materia veterinaria dell’ASUR, tenuto conto dell’evoluzione epidemiologica delle patologie nel territorio regionale e nazionale. Per le attività di cui al presente articolo l’ASUR si avvale della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale della struttura competente in materia di veterinaria dell’ASUR che può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all’articolo 3.
4. Qualora sussista tale pericolosità, gli apiari sono distrutti dal legittimo proprietario se identificabile. Se il soggetto sopra individuato non provvede, il Comune di competenza agisce in via sostitutiva, salvo possibilità di rivalsa sull’interessato. Le arnie vuote e qualsiasi altro materiale apistico abbandonato sono soggetti a distruzione.
5. Per le operazioni di risanamento, per attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, il servizio competente in materia veterinaria dell’ASUR può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all’articolo 3.




1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata alla struttura competente in materia veterinaria dell’ASUR, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. Con il medesimo atto la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.




1. Le distanze degli apiari sono disciplinate dall’articolo 896 bis del codice civile.
2. Al fine di ottimizzare le risorse nettarifere gli apiari composti da almeno cinquanta alveari sono posti ad una distanza minima di duecento metri l’uno dall’altro.



1. Chiunque intende praticare il nomadismo con più di dieci alveari nel territorio della regione deve farne richiesta mediante apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a quindici giorni prima dello spostamento, alla competente struttura veterinaria dell’ASUR.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i dati del proprietario e il codice identificativo, la destinazione e i motivi della movimentazione.
3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura verifica la richiesta relativa alla pratica del nomadismo, tenendo conto delle potenzialità nettarifere del territorio di destinazione e dei diritti acquisiti dagli apicoltori che impostano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
4. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.
5. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e gli adempimenti conseguenti.



1. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
3. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 8, comma 1 o delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.
4. L’omissione della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell’apiario.
5. Il mancato rispetto del diniego di cui all’articolo 10, comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell’apiario.
6. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.



1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dall’ASUR.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate dall’ASUR. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati per le finalità di cui alla presente legge.