Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 agosto 1976, n. 22
Titolo:Esercizio venatorio nella Regione Marche per l'annata 1976/1977
Pubblicazione:(B.u.r. 10 agosto 1976, n. 36)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del T.U. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche a parità di diritti e di doveri, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio sono le seguenti:
- mammiferi: cinghiale (sus scrofa), donnola (mustela nivalis), lepre comune (lepus europaeus), volpe (vulpes vulpes), coniglio selvatico, faina e puzzola;
- uccelli: gli alaudidi, le averle, alzavola, beccaccia, beccaccino, beccofrosone, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, colombella, combattente, cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, morette, moriglione, prispolone, pantane, passero (passer Italiae), passera mattugia (passer montanus), passera oltremontana (passer domesticus), pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegola, i piro piro, pispola, pittima reale, pittima minore, piviere dorato, porciglione, quaglia, rigogolo, starna, storno (sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptapalia turtur), totano moro (tringa arhythropus), verdone, voltolino, gli zigoli.

I mammiferi e gli uccelli non compresi nell'elenco suddetto, fatta eccezione per i topi, le arvicole e le talpe, nonché per il gatto domestico vagante ad una distanza superiore ai centocinquanta metri dalle abitazioni, devono considerarsi protetti a tutti gli effetti.

Art. 4

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita il 29 agosto, il 5, il 12 e il 19 settembre. Dal 19 settembre 1976 al 31 dicembre 1976 e dal 21 febbraio 1977 al 31 marzo 1977 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita tutti i giorni della settimana.
In tutti gli altri periodi la caccia è consentita per tre giornate su cinque, a scelta del cacciatore, per ogni settimana esclusi i giorni di martedì e venerdì durante i quali deve essere rispettato il silenzio venatorio.
Dal 1 gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei periodi indicati:
- germano, fringuello e folaga fino al 28 febbraio;
- colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati nel precedente art. 3, fino al 31 marzo 1977.

La caccia alla selvaggina stanziale elencata all'art. 3 della presente legge è consentita dal 19 settembre al 5 dicembre 1976 per tre giornate su cinque per ogni settimana, a scelta del cacciatore, rispettando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
La caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre.
La caccia da appostamenti fissi e temporanei con richiami può essere esercitata nelle giornate di caccia consentite alla selvaggina migratoria.
La caccia al cinghiale è consentita con l' ausilio del cane dal 1º ottobre 1976 al 1º gennaio 1977.

Art. 5

L'esercizio venatorio nella giornata ha inizio un'ora prima della levata del sole e termina un'ora dopo il tramonto.
La caccia alla beccaccia è consentita dalla levata del sole al tramonto.

Art. 6

Per ogni giornata di caccia è consentito, a ciascun titolare di licenza di caccia, di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale:
- due capi di cui una lepre;
b) selvaggina migratoria:
- quaglie e tortore: 15 capi;
- tordi, merli e cesene: 25 capi;
- trampolieri: 10 capi;
- palmipedi: 10 capi;
- colombacci e colombelle: 10 capi;
- beccacce: 5 capi.

Per le altre specie, il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi.
Per l'uso dei bocconi avvelenati per la lotta alle specie animali predatrici che con il loro soprannumero possono costituire un pericolo per gli equilibri biologici tra le specie, i comitati provinciali della caccia debbono inoltrare proposta, dettagliatamente relazionata, all'assessorato regionale alla caccia e pesca, per la necessaria autorizzazione.

Art. 7

Negli appostamenti fissi, la cui autorizzazione viene in ogni caso rilasciata annualmente dai comitati provinciali per la caccia in conformità alle norme previste dal T.U. approvato con R.D. 10.6.1939 n. 1016 e successive modificazioni, è vietata l'apposizione di “tabelle" per la delimitazione delle “zone di rispetto".

Art. 8

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo stabilite dalla presente legge, fatta eccezione per le riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici nelle quali la caccia al fagiano è consentita dal 5 settembre al 31 dicembre 1976.
L'esercizio della caccia nelle riserve è subordinato al possesso da parte del cacciatore del tesserino previsto dall'art. 10 della presente legge.
I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvedono a consegnare alle direzioni delle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, un congruo numero di tesserini in conto deposito il cui pagamento dovrà essere regolarizzato mensilmente dalla direzione medesima.
In occasione dell'apertura nella regione delle oasi di protezione costituite ai sensi dell'art. 67 bis del T.U. delle leggi sulla caccia e successive integrazioni; le oasi stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva a vantaggio dei cacciatori residenti nelle province nel cui territorio siano situati i terreni delimitati con le oasi suddette, ferma restando la tabellazione di queste ultime.

Art. 9

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma prima dell'apertura della caccia sono consentiti dal 14 agosto 1976.
Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, è vietato l'uso dei cani da seguito ed assimilati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge per la caccia al cinghiale e per le zone indicate dai comitati provinciali della caccia.
L'uso del cane da ferma è consentito dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale secondo le modalità dettate dai comitati provinciali della caccia della regione, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere tecnico-faunistiche di ciascuna provincia e soprattutto della tutela delle colture agricole.

Art. 10

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell' attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l' esercizio della caccia, residenti e non residenti nella regione devono essere in possesso di un apposito tesserino regionale predisposto e rilasciato dai comitati provinciali della caccia.
Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento, da parte dei residenti o nati nella regione, di L. 1.000 a favore del comitato provinciale della caccia della provincia di residenza o di nascita; da parte dei non residenti, al versamento di pari importo a favore del comitato provinciale della caccia nel cui territorio si intende esercitarla.
I relativi proventi sono destinati esclusivamente per l' attività venatoria nel territorio marchigiano.
Il rilascio del tesserino è, in ogni caso, subordinato alla dimostrazione, da parte dei non residenti, di essere in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza.
Qualora, ai fini del rilascio del tesserino, sia prevista, nella provincia o nella regione di residenza una quota di partecipazione alle spese di gestione, il richiedente deve corrispondere al comitato provinciale della caccia nel cui territorio intende esercitarla una quota pari al maggiore importo dovuto nella provincia o nella regione di residenza.
Ai cacciatori non residenti, in ogni caso, si applica il principio della reciprocità delle norme previste dai rispettivi calendari venatori.
Ai fini della tutela della selvaggina, delle colture agricole e del patrimonio faunistico della Regione, compromessi dalla eccessiva pressione venatoria che si verifica nei primi giorni di caccia, nonché per ragioni di pubblica incolumità, la validità del tesserino rilasciato ai non residenti, decorre dal 4 ottobre 1976; per gli stessi il numero delle giornate di caccia settimanali non potrà essere superiore a quello consentito nella regione o provincia di residenza.
I cittadini della repubblica di San Marino sono considerati, ai fini del rilascio del tesserino, cacciatori residenti nella Regione Marche.
L' intestatario del tesserino deve annotare immediatamente sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il giorno, il numero e la specie dei capi abbattuti nella giornata.
I presidenti dei comitati provinciali della caccia delle Marche sono tenuti a comunicare all'assessorato alla caccia e pesca della Regione Marche entro e non oltre il 31 marzo 1977, il numero complessivo dei tesserini rilasciati ai residenti e ai non residenti.

Art. 11

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dal T.U. delle leggi sulla caccia, alla sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sotto indicate infrazioni:
- rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;
- esercizio di caccia nelle giornate di silenzio venatorio;
- esercizio di caccia per un numero di giornate superiore a quello consentito settimanalmente;
- mancata annotazione sul tesserino del giorno del numero e specie di selvaggina abbattuta;
- caccia a rastrello effettuata da più di 4 persone;
- abbattimento di selvaggina, non elencata nell'art. 3 della presente legge;
- caccia nelle zone di rifugio della selvaggina;
- caccia alla stanziale in periodi non consentiti;
- esercizio di caccia di notte;
- esercizio di caccia con mezzi vietati;
- caccia su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.


Art. 12

I comitati provinciali della caccia pubblicano con propria deliberazione, entro il 15 agosto 1976, il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria 1976/1977, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e su proposta degli stessi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali, risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 14

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.