Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 03 dicembre 2012, n. 40
Titolo:

Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche

Pubblicazione:( B.U. 13 dicembre 2012, n. 118 )
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:

Prima modificata dall'art. 29, l.r. 29 novembre 2013, n. 44; dalla l.r. 22 aprile 2014, n. 8; dall'art. 21, comma 1, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 2, comma 1, l.r. 1 aprile 2015, n. 12, poi abrogata dallo art. 15 della l.r. 13 aprile 2015, n. 14.


Sommario





1. La presente legge istituisce e disciplina il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.




1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 7. All’estrazione a sorte provvedono i Consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa presenti alla seduta assembleare a ciò dedicata.
2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.



1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati.
2. Il parere del Collegio è trasmesso dalla Giunta regionale all’Assemblea legislativa contestualmente alla presentazione delle proposte indicate al comma 1 e comunque prima della scadenza dei termini di esame delle stesse da parte della Commissione assembleare competente.
3. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.
4. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione.
5. La Giunta regionale dà atto dell’adeguamento al parere del Collegio oppure indica le motivazioni del mancato adeguamento, contestualmente alla trasmissione dell’atto di cui al comma 2.
6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell’atto. Decorso inutilmente tale termine, la Regione può prescinderne.




1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all’articolo 3:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa;
c) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;
e) su richiesta della Giunta regionale o dell’Assemblea legislativa, formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione;
f) riferisce alla Giunta regionale ed alla Commissione assembleare competente in materia di bilancio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.




1. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti, nei modi e nei limiti previsti per l’accesso da parte dei consiglieri regionali.
2. Il Collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché della Commissione assembleare competente in materia di bilancio, dedicate all’approvazione delle leggi di cui all’articolo 3, comma 1.
3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.




1. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l’obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.
6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente dell’Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.




1. Ai fini dell’articolo 2, è istituito, presso l’Assemblea legislativa, l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche.
2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), che siano iscritti in un albo professionale e che posseggano la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.
3. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, d’intesa con la Giunta regionale, definisce i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
4. L’elenco ha natura permanente, è continuamente aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato sul sito web dell’Assemblea legislativa.




1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. Al rinnovo del Collegio provvede l’Assemblea legislativa mediante sorteggio entro il termine di scadenza.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:
a) dimissioni volontarie;
b) decadenza;
c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità secondo le disposizioni di cui all’articolo 11.
5. Il componente del Collegio può essere revocato dall’incarico con deliberazione dell’Assemblea legislativa, su proposta dell’Ufficio di presidenza, previo contraddittorio con l’interessato, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.




1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.



1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 15 per cento dell’indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.



1. Non sono nominabili nell’incarico di componenti del Collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che svolgono le funzioni di cui all’articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici);
d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;
e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l’appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione;
f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale.
4. Sono altresì incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che hanno una lite pendente, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione.
5. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.
6. Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione ed incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.



1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, d’intesa con la Giunta regionale, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 7, entro quaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) le domande di iscrizione all’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 7 sono presentate al Presidente dell’Assemblea legislativa entro quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’atto di cui alla lettera a);
c) l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa provvede alla costituzione dell’elenco entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) entro venti giorni successivi alla costituzione dell’elenco l’Assemblea legislativa provvede alla nomina del Collegio con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 2.



1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si fa fronte con quota parte della proiezione per i detti anni dello stanziamento iscritto nell’UPB 10501 “Comitati, commissioni e collaborazioni” del bilancio pluriennale 2012/2014; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
2. Le spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2013 nell’UPB 10501 “Comitati, commissioni e collaborazioni” a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).