Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013, n. 3
Titolo:Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità
Pubblicazione:( B.U. 14 febbraio 2013, n. 9 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Interventi di solidarietà
Note:

In attuazione dell'articolo 2 di questa legge è stato emanato il r.r. 16 giugno 2020, n. 5.


Sommario





1. La Regione Marche, a sostegno della solidarietà sociale, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, nel rispetto della normativa statale vigente.



1. La Giunta regionale, sentita l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e previo parere della commissione assembleare competente in materia di sanità e sociale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento di attuazione.
2. Il regolamento indicato al comma 1 contiene, almeno, disposizioni rivolte a:
a) definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione;
b) definire puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della donazione degli stessi;
c) individuare le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;
d) determinare le modalità per l’individuazione da parte dell’ASUR dei punti di raccolta, ivi comprese le farmacie convenzionate, delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso ai soggetti beneficiari dei medicinali.


1. La Regione promuove campagne d’informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.


1. L’ASUR esercita la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei prescritte dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 2, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell’attività di registrazione e custodia degli stessi.



1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’ASUR elabora una nota che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità, recuperate, restituite e donate ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell’ambito del territorio di competenza, e la trasmette alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalla nota di cui al comma 1 e predispone una relazione sui risultati dell’attività regionale di recupero, restituzione, donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione assembleare competente in materia di sanità e sociale.



1. Per gli interventi previsti all’articolo 3 l’entità della spesa a decorrere dall’anno 2014 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 52817 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).