Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 marzo 2013, n. 2
Titolo:Ulteriori modifiche al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3: “disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”
Pubblicazione:( B.U. 28 marzo 2013, n. 19 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 317 del 12/03/2013.

Sommario





1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), è sostituita dalla seguente:
“a) tecnico faunistico provvisto di laurea tecnico - scientifica attinente alla materia con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico venatoria degli ungulati selvatici;”

2. Al comma 1 dell’articolo 2 del l.r. 3/2012, dopo la lett. i) sono aggiunte le seguenti lettere:
“i bis) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici sul cinghiale;
i ter) operatore abilitato al censimento del cervo.”

3. Il comma 2 dell’articolo 2 del l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e i bis), sono abilitate dalla Provincia, mediante apposite prove d’esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute e alle esigenze gestionali dell’ATC stesso. La Giunta regionale stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l’accesso ai corsi, le modalità delle prove d’esame e la composizione delle commissioni d’esame. Le abilitazioni hanno validità su tutto il territorio regionale. La Provincia rilascia i tesserini di riconoscimento. L’OFR, per le finalità di cui alla l.r. 7/1995, qualora lo ritenga necessario, può organizzare specifici corsi di formazione rilasciandone le relative abilitazioni, per le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), i bis ) e i ter) anche attraverso la collaborazione con gli ATC o altri Enti.”



1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del l.r. 3/2012 dopo le parole: “di ciascun anno,” sono inserite le seguenti: “massimo di”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del l.r. 3/2012 le parole: “prossime a” sono sostituite dalle seguenti: “pari a”.



1. Al comma 3 dell’articolo 5 del l.r. 3/2012, dopo le parole: “500 ettari” sono aggiunte le seguenti: “per la braccata e non inferiore a 100 ettari per la selezione”.
2. Al comma 4 dell’articolo 5 del l.r. 3/2012, dopo le parole: “500 ettari” sono aggiunte le seguenti: “sia per la girata sia, qualora consentito, per la braccata, e a 100’ettari per la selezione”.



1. L’articolo 6 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Gestione del cinghiale)
1. L’ATC, avvalendosi di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e sulla base delle indicazioni contenute nei criteri e indirizzi regionali e nel piano faunistico-venatorio provinciale, adotta il piano annuale di gestione entro il 30 aprile.
2. Il piano annuale di gestione di cui al comma 1 prevede:
a) l’attività di monitoraggio e di organizzazione dei censimenti annuali del cinghiale effettuati in base ai diversi istituti faunistici dell’ATC medesimo;
b) l’individuazione della densità agro-forestale delle popolazioni di cinghiali nei diversi contesti territoriali;
c) la valutazione e agli interventi di prevenzione dei danni prodotti dal cinghiale all’agricoltura, nonché alla definizione progettuale e alla valutazione dell’efficacia delle attività di prevenzione dei danni;
d) la pianificazione territoriale, come definita all’articolo 4;
e) la definizione del numero delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori che possono essere ammessi al prelievo, ripartiti per ciascun DG-cinghiale nelle zone A e Be nella zona C in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché le scelte gestionali previste con il piano annuale in base ai criteri di priorità definiti dal regolamento attuativo degli ATC approvato dal Comitato di gestione di ciascun ATC entro il 30 novembre dell’anno precedente;
f) il piano di prelievo annuale, con indicazione dei contingenti minimi e massimi da prelevare ripartiti per ogni distretto di gestione;
g) la definizione delle modalità attraverso cui viene monitorata l’attività di prelievo;
h) la individuazione delle modalità di controllo dei capi abbattuti;
i) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
l) l’allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, controllo e prelievo selettivo;
m) l’organizzazione dell’attività di recupero dei capi feriti;
n) l’elenco delle squadre, dei gruppi di girata e dei selecacciatori di cinghiale che sono stati ammessi dall’ATC, a seguito di istruttoria delle domande, secondo i criteri previsti dalla precedente lettera e) nonché nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 7.
3. L’ATC, entro il medesimo termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla Provincia il piano di gestione annuale in forma cartacea e all’OFR solamente la parte del piano di prelievo riferita alla caccia di selezione. La documentazione relativa alla pianificazione territoriale è trasmessa sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico in formato .shp, contenente quanto previsto al comma 2. La Provincia, entro quindici giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell’OFR che deve essere reso a mezzo posta elettronica certificata entro sette giorni dalla data di trasmissione esclusivamente per la parte del piano di prelievo riferita alla caccia di selezione, lo approva e ne autorizza l’attuazione. A seguito dell’approvazione l’ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. La Provincia e I’OFR possono richiedere all’ATC modifiche o integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall’ATC non siano conformi la Provincia stabilisce le adeguate prescrizioni.
4. L’ATC, entro il 28 febbraio, redige e consegna alla Provincia e all’OFR la relazione consuntiva annuale contenente i dati relativi alle attività di gestione di cui al comma 2. La relazione è firmata da un tecnico faunistico, così come individuato all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’ATC provvede altresì all’inserimento dei dati dell’attività di gestione nel sistema informativo territoriale dell’OFR.
5. Per le attività di gestione e organizzazione del prelievo venatorio l’ATC si avvale dei responsabili di distretto, i quali devono assicurare:
a) il passaggio di informazioni e il coordinamento tra I’ATC i capisquadra, i conduttori di limiere e i selecacciatori;
b) un buon livello di efficienza nell’organizzazione dei censimenti;
c) l’efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
d) l’individuazione di almeno un addetto al controllo biometrico dei Capi abbattuti;
e) la pronta reperibilità di almeno due persone tra il Responsabile di distretto e di suoi collaboratori in ogni giornata di caccia durante i periodi di prelievo;
f) l’aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti;
g) la gestione e la manutenzione delle apposite cassette destinate esclusivamente alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia di selezione.
6. Il responsabile del distretto assicura l’invio delle informazioni per la relazione di cui al comma 4 all’ATC e, quando, richiesto, alla Provincia ed all’OFR.
7. Gli ATC sono tenuti a fornire i dati risultanti dell’attività di gestione e prelievo del cinghiale ai soggetti pubblici, nonché ai portatori di interessi collettivi e diffusi entro il mese di febbraio di ogni anno.
8. Gli ATC possono prevedere forme di compensazione a beneficio dei responsabili di distretto e dei rilevatori biometrici.”



1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, è sostituita dalla seguente:
“b) nel territorio ricadente in zona B, dai gruppi di girata e dai selecacciatori. L’ATC può prevedere nel piano di gestione di cui all’articolo 6 la forma della braccata, tenendo conto dell’eccessiva presenza del cinghiale o della morfologia del territorio;”

2. Al comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, la parola “marzo” è sostituita dalla parola “gennaio”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012, è inserito il seguente:
“2 bis. La composizione delle squadre e dei gruppi di girata, regolarmente ammessi alla gestione e al prelievo in un ATC, può essere modificata o integrata entro la data di adozione del piano da parte dell’ATC stesso. Le modifiche e le integrazioni non pregiudicano il rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.”

4. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è aggiunta la seguente:
“b bis) avere la disponibilità di almeno un cane con funzioni di limiere abilitato attraverso una specifica prova di lavoro, organizzata dall’ATC, valutata da un giudice dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia. E’ esonerato dal rinnovo il cane che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque girate con esito positivo.”

5. Le lettere a), b) e c) del comma 9 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 sono sostituite dalle seguenti:
“a) ad assegnare in via esclusiva per l’annata venatoria, rispettivamente, alle squadre di braccata e ai selecacciatori le UG-cinghiale individuate;
b) ad ammettere i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nel DG-cinghiale della zona B, salva la possibilità da parte dell’ATC, ricorrendone le condizioni, di consentire anche la forma della braccata, monitorizzando gli effetti in relazione agii obiettivi prefissati. L’ATC stabilisce se assegnare le UG-cinghiale per l’intera annata venatoria o per una giornata di caccia, sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e);
c) ad ammettere i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nella zona C.”

6. Dopo il comma 9 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:
“9 bis. Qualora gli interventi di cui al comma 9 sono ritenuti non sufficienti può essere consentita anche la forma della braccata con una squadra di pronto intervento appositamente istituita dall’ATC medesimo.”

7. Il comma 10 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“10. L’ATC prevede una quota di partecipazione all’organizzazione delle attività di gestione del cinghiale, quantificata: in euro 25,00 per ogni selecacciatore; da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00 per il gruppo di girata; da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00 per la squadra di braccata. L’ATC, nel regolamento attuativo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera e), definisce i criteri funzionali all’individuazione della quota di iscrizione da addebitare a ciascun gruppo di girata e squadra di braccata. Tali criteri devono considerare: l’entità dei danni prodotti dal cinghiale alle produzioni agro-forestali e gli incidenti stradali causati dai cinghiali nei DG o nelle UG-cinghiale in cui operano i gruppi di girata e le squadre di braccata; la collaborazione resa da tali soggetti per prevenire i danni alle produzioni agro-forestali; le attività di gestione faunistico-venatorie.”

8. I commi 11 e 13 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 sono abrogati.
9. Il comma 12 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“12. L’ATC valuta il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 19. Le squadre e i gruppi di girata assegnatari di un DG-cinghiale o di una UG-cinghiale che alla fine del secondo anno non raggiungono gli obiettivi sono sottoposti al pagamento rispettivamente di ulteriori euro 2.000,00 e di euro 500,00 rispetto alla quota di iscrizione stabilita dall’ATC. Qualora nel terzo anno di attività di prelievo non vengono raggiunti gli obiettivi, le squadre e i gruppi di girata sono soggetti alla sospensione, per una stagione venatoria, da tutte le attività di gestione e prelievo stabilite dal presente regolamento. In quest’ultimo caso l’ATC provvede ad assegnare il corrispondente territorio ad altre squadre e ad altri gruppi di girata regolarmente ammessi alla gestione e al prelievo nell’ATC stesso.”

10. Al comma 14 dell’articolo 7 del r.r. 3/2012 le parole: “ai sensi del comma 13” sono sostituite dalle parole: “dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 6, comma 3”.



1. Il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“2. I gruppi di girata per poter svolgere l’attività di prelievo devono essere costituiti da almeno quattro e massimo otto componenti, compreso il conduttore di limiere e l’ausilio di un cane con funzioni di limiere. Tali limiti non si applicano per il controllo nelle ZRC.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. La squadra e il gruppo di girata esercitano l’attività di prelievo esclusivamente nell’UG-cinghiale oggetto di assegnazione.”

3. Il comma 4 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“4. Il capo squadra e il conduttore di cane limiere sono responsabili, rispettivamente per la propria squadra e per il proprio gruppo di girata, del corretto svolgimento delle relative operazioni di braccata e girata, comprese tutte le fasi preparatorie ad esse imputabili.”

4. Il comma 5 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“5. L’area di caccia in forma collettiva deve essere perimetrata da apposite tabelle di segnalazione. Le tabelle sono posizionate nelle vie carrabili di accesso a partire dalle ore 8,00 e dalle ore 9,00 rispettivamente per l’esercizio della girata e della braccata e comunque almeno un’ora prima dell’inizio dell’azione di caccia.”

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:
“5 bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di dati relativi al prelievo e per consentire le attività di vigilanza, il caposquadra e il conduttore di limiere sono tenuti a compilare il verbale di caccia, contenuto in apposito registro, riportante i dati riferiti alla data e orario di inizio attività, le presenze attestate dalla firma dei membri della squadra o del gruppo e gli eventuali ospiti, nonché gli altri dati necessari. Il verbale deve essere compilato prima dell’inizio della tabellazione dell’area di caccia e non può essere modificato/ integrato sino al termine dell’azione di caccia. Ogni verbale di caccia si completa con la scheda di abbattimento in cui devono essere annotate le informazioni riferite agli animali abbattuti. I dati di sintesi dei verbali devono essere trasmessi mensilmente all’ATC in cui la squadra o il gruppo operano. L’ATC trasmette mensilmente i dati di sintesi di tutte le squadre e dei gruppi di girata alla Provincia.”

6. Il comma 6 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“6. La caccia in braccata e la caccia in girata possono prendere avvio rispettivamente alle ore 10,00 e alle ore 9,00. Il caposquadra o il conduttore di limiere deve dare comunicazione dell’avvio e della fine della braccata o della girata alla Polizia provinciale territorialmente competente.”

7. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012, è inserito il seguente:
“6 bis. Il prelievo selettivo del cinghiale è esercitato esclusivamente in forma individuale con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani e con l’impiego della carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione.”

8. Al comma 10 dell’articolo 8 del r.r. 3/2012, le parole: “di colore arancione ad alta visibilità” sono sostituite dalle parole :”di colore arancione o ad alta visibilità”.
9. All’articolo 8 del r.r. 3/2012 è aggiunto in fine il seguente comma:
“15 bis. La Provincia, su proposta degli ATC, e sulla base del calendario venatorio regionale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, approva, almeno quindici giorni prima dell’avvio della stagione venatoria, il disciplinare venatorio provinciale per il prelievo del cinghiale. Il disciplinare riporta i luoghi di prelievo, le modalità di svolgimento della caccia di selezione, le forme di controllo dell’attività di prelievo, i provvedimenti disciplinari da applicare in caso di comportamenti difformi da quanto stabilito dal disciplinare medesimo.”



1. Il comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente:
“1. Nelle AFV e nelle AATV le attività indicate all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), f), g), h), i), I), m) e n), vengono svolte dal titolare che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). Il piano di prelievo di cui alla lettera f) è riferito all’azienda e deve essere coerente nei valori massimi con la gestione del territorio circostante.”

2. All’articolo 9 del r.r. 3/2012 è aggiunto in fine il seguente comma:
“7 ter. Nelle AFV e AATV si applica il disciplinare venatorio di cui all’articolo 8, comma 15 bis.”



1. Al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 11 del r.r. 3/2012 le parole “dei proprietari dei fondi e di selecacciatori” sono sostituite dalle seguenti: “delle figure previste dall’articolo 25 della l.r. 7/1995”.



1. Al comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012, le parole: “del piano faunistico-venatorio regionale” sono sostituite dalla parola: “regionali” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “31 maggio”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “approvato dal Comitato di Gestione dell’ATC entro il 30 novembre dell’anno precedente”.
3. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 è abrogata.
4. Il comma 2 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012, è sostituito dal seguente:
“2. L’ATC, entro il termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla Provincia e all’OFR il piano di gestione annuale in forma cartacea. La documentazione relativa alla pianificazione territoriale è trasmessa sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico in formato .shp, contenente quanto previsto al comma 1. La Provincia, entro 30 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell’OFR che deve essere reso a mezzo posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla data di trasmissione per la parte del piano di prelievo di cui al comma 1, lettera h), lo approva e ne autorizza l’attuazione. A seguito dell’approvazione l’ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. La Provincia e l’OFR possono richiedere all’ATC modifiche e integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall’ATC non siano conformi, la Provincia stabilisce le adeguate prescrizioni.”

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. L’ATC, entro il 15 aprile, redige e consegna alla Provincia e all’OFR la relazione consuntiva annuale contenente i dati relativi alle attività di gestione di cui al comma 1. La relazione è firmata da un tecnico faunistico, così come individuato all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’ATC provvede altresì all’inserimento dei dati dell’attività di gestione nel Sistema Informativo Territoriale dell’OFR.”

6. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012, le parole “squadra di caccia in braccata e compagnia di caccia in girata” sono sostituite dalla seguente: “distretto”.
7. Al comma 4 dell’articolo 13 del r.r. 3/2012, la parola “individuazione” è sostituita dalla seguente: “invio”.



1. I comma 6 dell’articolo 14 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:
“6. La Provincia approva l’assegnazione delle UG-cervidi e il piano di prelievo riferito a ogni selecacciatore.”



1. Al comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 3/2012 le parole: “difformi dalle norme previste” sono sostituite dalle parole: “difformi da quanto stabilito nel disciplinare medesimo”



1. All’articolo 16 del r.r. 3/2012 è aggiunto in fine il seguente comma:
“7 bis. Nelle AFV si applica il disciplinare venatorio di cui all’articolo 15, comma 1.”



1. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 del r.r. 3/2012 sono sostituiti dai seguenti:
“1. E’ istituita presso la Regione una commissione tecnica per l’individuazione dei criteri relativi alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione è composta dal dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia di caccia della Regione o suo delegato, che la presiede; da un rappresentante di ciascuna Provincia; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un rappresentante di ciascun ATC; da un rappresentante provinciale designato dalle associazioni venatorie e dalle associazioni agricole.”



1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 3/2012, le parole: “previsto dall’articolo 7, comma 13” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 6, comma 2”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 del r.r. 3/2012, sono aggiunti i seguenti: “4 bis. Nelle more dell’approvazione dei Piani faunistico-venatori provinciali, la pianificazione e la gestione degli ungulati sono attuate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali vigenti per la pianificazione faunistico-venatoria.
4 ter. Per la stagione 2013/2014 valgono le seguenti disposizioni:
a) le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano all’ATC domanda per l’accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale entro il 15 aprile 2013;
b) le squadre e i gruppi di girata che hanno fatto richiesta di ammissione alla gestione ed al prelievo del cinghiale in un ATC possono ottenere le abilitazioni della figura tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), e del cane con funzioni di limiere entro il 31 agosto 2013;
c) il regolamento attuativo degli ATC di cui agli articoli 6, comma 2, lett. e), e 13, comma 1, lettera g), è approvato dal Comitato di gestione di ciascun ATC entro il 30 marzo 2013;
d) il termine ultimo per trasmettere le comunicazioni relative alla modifica e alla integrazione delle squadre di braccata e dei gruppi di girata è fissato al 31 agosto 2013.”