Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 23 agosto 1976, n. 24
Titolo:Ordinamento della formazione professionale e delega delle funzioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 agosto 1976, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale
Note:Abrogata dall'art. 37, l.r. 26 marzo 1990, n. 16.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Iniziative e interventi)
Art. 3 (Programmazione degli interventi)
Art. 4 (Piano generale triennale)
Art. 5 (Formazione dei piani annuali)
Art. 6 (Delega delle funzioni)
Art. 7 (Criteri per l’esercizio della delega)
Art. 8 (Funzioni di indirizzo e di vigilanza)
Art. 9 (Compiti della Regione)
Art. 10 (Consulta regionale per la formazione professionale)
Art. 11 (Composizione e nomina della consulta regionale per la formazione professionale)
Art. 12 (Attività formative di soggetti diversi da quelli delegati)
Art. 13 (Gestione dei centri di formazione professionale)
Art. 14 (Ordinamento didattico)
Art. 15 (Prove finali)
Art. 16 (Personale della formazione professionale)
Art. 17 (Edifici e beni delle scuole regionali)
Art. 18 (Costituzione del fondo per la formazione professionale)
Art. 19 (Rendiconti)
Art. 20 (Soppressione dei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica)
NORME TRANSITORIE
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Allegati



Ai sensi degli articoli 35 e 117 della Costituzione e dell'art. 1 del D.P.R. 15.1.1972, n. 10, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, la Regione disciplina la formazione professionale al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla elevazione professionale e culturale.
La formazione professionale costituisce un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa un processo formativo globale che favorisca la piena occupazione e la mobilità professionale, nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.
L'attività formativa è diretta ai cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico e non ne rappresenta un sostitutivo.
Gli interventi formativi tendono al conseguimento della preparazione professionale di base, all'aggiornamento e al perfezionamento professionale a tutti i livelli, alla riqualificazione professionale anche per obiettivi di riconversione aziendale e a quant'altro ritenuto necessario o utile per una effettiva politica di formazione ricorrente in relazione alle esigenze sociali nei settori delle attività produttive e dei servizi.
La Regione attribuisce importanza essenziale alla formazione professionale in agricoltura e nell'artigianato.


Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono attuate tutte le iniziative tendenti alla progressiva pubblicizzazione e al controllo pubblico delle attività formative svolte dagli enti delegati e dagli organismi di cui all'art. 12 della presente legge.
Gli interventi sono rivolti anche ai lavoratori forniti di titolo di istruzione secondaria superiore o universitaria, con la collaborazione delle competenti istituzioni, nel rispetto delle attribuzioni di queste e delle loro autonome iniziative.
Nel quadro delle attività di formazione professionale la Regione considera prioritaria la realizzazione di progetti formativo-professionali tendenti alla migliore attuazione dei programmi di organizzazione e di sviluppo di attività produttive, lavorative o comunque aventi rilevante interesse sociale.
La Regione assicura la gratuità del servizio per gli allievi delle attività formative finanziate dalla Regione anche attraverso l'attuazione della legge regionale 23.1.1975, n. 4, concernente il diritto allo studio.
Per la migliore realizzazione delle attività programmate la Regione organizza iniziative formative di aggiornamento per il personale addetto.
La Regione, per conseguire le finalità di cui all'art. 1, provvede all'individuazione e all'attuazione di progetti tendenti alla deistituzionalizzazione degli handicappati, al fine di raggiungere la loro prima socializzazione e il loro inserimento lavorativo.


La programmazione è il metodo delle attività formative; essa coordina la pluralità delle iniziative gestionali.
Le iniziative e le attività di formazione professionale vengono organizzate e realizzate secondo le direttive di un piano generale triennale definito dalla Regione; esso si articola in piani annuali.
Il piano triennale stabilisce gli obiettivi generali della formazione professionale in collegamento con le linee di indirizzo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale.
Tale piano contiene la previsione dei mezzi per far fronte alle spese che la Regione intende assumere a suo carico, nonché un progetto per la ripartizione delle stesse tra i vari piani annuali.
Il piano annuale persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare agli interventi regionali organicità , tenuto conto delle necessità dello sviluppo occupazionale e della mobilità professionale, in coerenza con le indicazioni dei piani regionali di sviluppo;
b) assicurare il controllo pubblico sul settore e la priorità degli interventi attuati direttamente dagli enti delegati;
c) estendere gradualmente a tutto il territorio regionale il servizio di formazione professionale, evitando la polverizzazione degli interventi;
d) selezionare, sotto il profilo della efficienza, della idoneità e dell'aderenza ai programmi regionali, le iniziative ammesse a contributo e quelle riconosciute dalla Regione ai sensi dell'art. 20, primo comma, della presente legge.



Il piano triennale è approvato entro il 31 dicembre dell'anno formativo anteriore al triennio cui si riferisce.
Esso viene predisposto sulla base di una consultazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro nonché degli enti delegati ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale.


Ai fini della formazione dei piani annuali, gli enti delegati, sentiti i consigli scolastici distrettuali, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei datori di lavoro e gli organismi di cui all'art. 12, elaborano le proposte programmatiche per l'attività annuale articolate nell' ambito comprensoriale secondo gli obiettivi indicati nell' art. 3, quinto comma e sulla base dei programmi regionali di spesa.
Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti delegati trasmettono alla Regione il piano complessivo delle attività formative di cui si propone lo svolgimento, accompagnato da una documentata relazione in cui si motivano le scelte proposte.
Nella predisposizione dei piani annuali la Regione adotta il metodo della consultazione diretta delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei datori di lavoro.
Il piano annuale delle attività di formazione, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 giugno precedente l'anno cui si riferisce.
Il piano determina la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative raggruppate su base comprensoriale e per il settore economico cui si riferiscono.
Con lo stesso atto il consiglio regionale ripartisce i finanziamenti tra gli enti delegati sulla base dei progetti approvati, distinguendo i finanziamenti che riguardano iniziative di organismi diversi dagli enti delegati.
Contestualmente alla definizione del piano annuale e con le stesse modalità si procede, in attesa della riforma della scuola secondaria, alla programmazione delle nuove istituzioni e alla approvazione dei piani annuali di attività degli istituti professionali di Stato, ai sensi dell' art. 4, primo comma, del D.P.R. 15.1.1972, n. 10.


Le funzioni amministrative regionali in materia di formazione e istruzione professionale, di cui al D.P.R. 15.1.1972, n. 10, in attuazione degli articoli 118 della Costituzione, 6 e 59 dello Statuto regionale, sono delegate ai comuni.
Esse sono esercitate con vincolo di associazione da costituire conformemente con l'assetto comprensoriale, ai sensi del quarto comma dell'art. 59 dello Statuto.
Provvisoriamente, fino all'inizio dell'anno finanziario successivo alla costituzione dei comprensori, la delega è esercitata dalle singole comunità montane per il territorio di competenza e, per il resto del territorio regionale, dalle singole amministrazioni provinciali.


Gli enti delegati esercitano le funzioni in connessione organica con quelle proprie, garantendo il carattere unitario degli interventi e coordinando questi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
Le attività formative sono attuate prevedendo e garantendo la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, degli imprenditori, degli allievi e del personale addetto alla gestione.
Gli enti delegati propongono il finanziamento, oltre che delle iniziative gestite normalmente in forma diretta, solo di quelle promosse dagli organismi che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 12 e assicurino la realizzazione dei fini di cui all'art. 1.
Può essere autorizzata la istituzione di corsi prezzo aziende ove ricorrano particolari esigenze, previo parere favorevole delle organizzazioni sindacali, purché attuati nel rispetto della legge 29.4.1949, n. 264.


Ai sensi del quinto comma dell'art. 59 dello Statuto il presidente della giunta regionale emana il 31 gennaio di ciascun anno, le direttive generali cui debbono attenersi gli enti delegati per l'anno formativo successivo.
Le direttive sono emanate dalla giunta e approvate dalla commissione consiliare competente.
Le direttive indicano, nell'ambito degli indirizzi contenuti nella presente legge, gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.
Le funzioni di vigilanza spettano alla giunta regionale.
Qualora le amministrazioni interessate non adempiano alle funzioni loro delegate per il compimento di atti obbligatori per i quali sono previsti termini perentori, la giunta regionale, sentiti gli enti delegati inadempienti, propone al consiglio regionale l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.


La Regione, per conseguire le finalità di cui all'art. 1, provvede:
a) all'approvazione del piano generale triennale e dei piani annuali di attività e all'attribuzione dei fondi relativi agli enti delegati, nonché alle connesse funzioni di coordinamento;
b) all'approntamento di studi, ricerche e documentazioni in materia di formazione professionale con la collaborazione degli enti delegati, delle università marchigiane e di istituti specializzati;
c) all'elaborazione e alla presentazione al ministero del lavoro di progetti formativi da realizzare con l'intervento finanziario del Fondo Sociale Europeo;
d) allo studio e all'approvazione degli ordinamenti didattici nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive della commissione della CEE;
e) all'attuazione e al coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e degli altri operatori;
f) all'attività di orientamento professionale e di sensibilizzazione ai diversi livelli, anche a seguito di convenzioni con i ministeri competenti;
g) a sostenere attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione educativa e iniziative pilota;
h) a fornire assistenza tecnica per la progettazione e l'attuazione di iniziative di formazione;
i) a esplicare le funzioni di vigilanza e di tutela di cui all'art. 5 del D.P.R. 15.1.1972, n. 10.



Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente e il controllo sociale è costituita la consulta regionale per la formazione professionale. Essa collabora con il consiglio e la giunta regionali fornendo pareri su:
a) i piani triennali e annuali delle attività formative;
b) gli obiettivi dei programmi didattici;
c) tutti gli argomenti che le vengano sottoposti dal consiglio e dalla giunta regionali.

La consulta può proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione tecnico-professionale nell'ambito regionale.


La consulta regionale per la formazione professionale è nominata con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera del consiglio, ed è composta da:
- il presidente della competente commissione consiliare e l'assessore delegato per la formazione professionale;
- sei esperti nominati dal consiglio regionale;
- quattro esperti designati dall'Anci e due dall'Upi;
- sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;
- sei esperti designati dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative;
- sei esperti dei datori di lavoro di cui tre del settore dell'industria, e tre del commercio, dell'agricoltura e della pesca designati dalle associazioni di settore;
- un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di Commercio;
- il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;
- il sovrintendente scolastico regionale;
- due esperti designati dagli organismi che operano nel settore;
- tre esperti designati dalle organizzazioni della cooperazione più rappresentative.

Il presidente della consulta è il presidente della giunta regionale che può delegare l'assessore competente.
La consulta resta in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'assessorato alla istruzione.
Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro.


Le iniziative formative attuate da organismi diversi dagli enti delegati sono ammesse al finanziamento nell'ambito del piano triennale e dei piani annuali, previo accertamento dell'idoneità tecnico-didattica dell'organismo gestore da parte della giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per la formazione professionale.
La Regione attribuisce particolare rilievo alle iniziative che sono emanazione delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni di lavoratori.
Sono ammesse a finanziamento le attività di organismi di formazione professionale che, operando senza fine di lucro,
a) abbiano per fine istituzionale la formazione professionale; ovvero
b) siano emanazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi o dipendenti più rappresentative; ovvero
c) siano emanazione delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative.

I soggetti di cui al precedente comma devono aver svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge nell'ambito regionale attività particolarmente qualificate e socialmente rilevanti nel settore della formazione professionale e possedere capacità tecnico - didattica e idonee strutture formative.
Le attività finanziate nell'ambito del piano annuale sono sottoposte a vigilanza per verificare la regolarità amministrativa e contabile della loro gestione in relazione alla prevista destinazione dei finanziamenti.
Non possono essere finanziate in alcun modo attività di organismi al di fuori dei piani predisposti ai sensi della presente legge.


L'organizzazione e il funzionamento dei centri o scuole di formazione professionale operanti nella regione sono disciplinati da un regolamento interno che deve essere ispirato a concetti dell'autogoverno e della partecipazione democratica.
Il regolamento tipo viene deliberato dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
La gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonché degli allievi, e del personale del centro o della scuola.
Il regolamento interno deve prevedere, oltre la composizione e i compiti dei predetti organismi, il diritto per gli allievi dei corsi di riunirsi in assemblea e di esercitare libere attività culturali, sociali e sportive.


La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale, approva gli ordinamenti didattici per le attività ordinarie. Essi definiscono:
a) i requisiti di ammissione;
b) il programma del corso e del ciclo formativo, tenuto conto in particolare delle esigenze dei lavoratori studenti;
c) i titoli di studio e i requisiti professionali per l'insegnamento;
d) il livello formativo e le capacità operative da raggiungere al termine dei corsi;
e) le attrezzature necessarie;
f) le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

Nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli ordinamenti didattici, sulla base delle proposte dei singoli centri o scuole, si deve tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti e degli allievi, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.
I programmi debbono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi e favorire gli apporti innovativi.
La giunta regionale può includere nel piano annuale, sulla base dei programmi presentati, attività per le quali non esista un programma tipo.


I corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale e l'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista.
Al termine dei corsi, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali, viene rilasciato un attestato di idoneità. Tale attestato se rilasciato al termine di un corso annuale o pluriennale, ha la validità prevista dalla legge 14.11.1967, n. 1146.
Le commissioni di esame, presiedute da un rappresentante della Regione designato dalla giunta regionale, sono nominate dagli enti di cui all'art. 6 della presente legge e sono composte da:
- un rappresentante dell'ente delegato;
- due insegnanti del corso designati dal corpo docente del corso stesso;
- un rappresentante del centro o scuola;
- un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dipendenti maggiormente rappresentative;
- un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali o professionali di categoria.

Le commissioni saranno integrate dai membri che saranno eventualmente nominati dallo Stato.
Con apposito regolamento saranno stabilite le prove di esame e le modalità del loro svolgimento nonché le caratteristiche dell'attestato finale e le modalità del suo rilascio, tenuto conto del coordinamento con l'esercizio delle proprie competenze da parte dello Stato ai sensi dell'art. 7 lett. a) del D.P.R. 15.1.1972, n. 10.


La giunta regionale, con deliberazione adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che le scuole regionali di formazione professionale cessino la propria attività alle dipendenze dirette dalla Regione a partire dal 1º ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Dalla data in cui al precedente comma, il personale della Regione in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale è assegnato di norma agli enti delegati da cui dipenderà funzionalmente, ferme restando la dipendenza organica dalla Regione e l' unicità del ruolo del personale.
Il personale di cui sopra continuerà a prestare servizio presso le scuole e i centri nei quali ha operato nell' anno precedente. Ogni eventuale diverso utilizzo, riferito di norma ad attività di formazione professionale e con priorità nella provincia di provenienza, è disposto dalla giunta regionale sentito l' ente delegato.
La Regione provvederà , per eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio nella formazione professionale cessato dalla funzione o per nuove esigenze relative alla funzionalità dei corsi, con il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1975 presso gli organismi di formazione professionale diversi dagli enti delegati che venisse a trovarsi in situazione di disoccupazione a seguito dell' attuazione degli articoli 2 e 5 della presente legge e che non fosse possibile reinserire in altre attività formative gestite da organismi diversi dagli enti delegati.
Ai fini di garantire l'occupazione e l'utilizzazione di tutto il personale licenziato di cui sopra nelle strutture pubbliche regionali, la Regione organizza anche corsi di riqualificazione professionale del personale interessato.
Ulteriori eventuali esigenze di personale insegnante saranno assolte sulla base, in quanto applicabili, delle norme e delle graduatorie relative alla nomina di insegnanti nelle scuole secondarie di stato e sulla base di una tabella di corrispondenza predisposta dalla giunta regionale.
Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri gestiti da organismi diversi dagli enti delegati è disciplinato dagli stessi nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi e dalla presente legge.
Gli insegnanti e gli istruttori in servizio presso i centri privati sono nominati dagli organismi secondo le stesse procedure e con gli stessi requisiti richiesti dal sesto comma del presente articolo per gli insegnanti delle scuole pubbliche. Essi sono tenuti a partecipare alle attività di aggiornamento e alle altre attività di formazione degli insegnanti e degli istruttori dei centri pubblici.


Gli edifici delle scuole regionali di proprietà della Regione e gli altri beni regionali di pertinenza delle scuole professionali sono assegnati in comodato agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano.


E' istituito il fondo per la formazione professionale il cui ammontare è stabilito annualmente con la legge di bilancio.
In tale fondo confluiscono tutti gli stanziamenti regionali per la formazione professionale come intesa nella presente legge, i contributi dello Stato e di ogni altra provenienza non attinenti a progetti speciali.
Il fondo viene utilizzato, oltre che per l'integrazione finanziaria dei progetti ammessi a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo, per il finanziamento degli interventi regionali, da ripartire in base ai seguenti criteri:
- 80 per cento agli enti delegati per la realizzazione del piano di cui al precedente art. 5,
- 20 per cento per iniziative sperimentali, pilota o comunque di competenza della Regione in base alle indicazioni del piano annuale.

La ripartizione del fondo avviene contestualmente alla approvazione del piano regionale delle attività formative.
Il finanziamento e l'attuazione dei progetti formativi ammessi a contributo da parte del Fondo Sociale Europeo avvengono nel rispetto delle procedure di gestione stabilite dalla presente legge in quanto compatibili con le finalità disposte dalla normativa comunitaria.


Gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il 15 febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute direttamente o da organismi cui sia stata affidata la gestione di attività formative e una relazione illustrativa dell'attività svolta.


Le funzioni già spettanti ai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al R.D.L. 26.9.1935, n. 1946, convertito in legge 2.1.1936, n. 82 sono esercitate dalla Regione nei modi e con l'osservanza delle norme della presente legge.
Con effetto dall'1 ottobre 1976 i consorzi di cui al precedente comma sono soppressi.
Con decreto del presidente della giunta regionale è nominato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni consorzio fino alla data della loro soppressione; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore dell'ente.
La Regione succede nella proprietà dei beni mobili e immobili dei consorzi e nella titolarità degli altri rapporti attivi e passivi non liquidati.
Le spese di liquidazione e le eventuali passività sono assunte dalla Regione e verranno imputate dall'anno 1977 al capitolo di spesa relativo al fondo per la formazione professionale.
Gli atti della liquidazione sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Il personale dipendente dei consorzi e quello assunto con rapporto continuativo di impiego alla data del 31 dicembre 1975 è trasferito alla Regione con effetto dall'1 gennaio 1977 e viene inquadrato nei ruoli del personale regionale secondo le norme e le modalità previste dalla legge regionale 13.6.1974, n. 12, sulla base della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.
Tale personale è assegnato alle amministrazioni provinciali per lo svolgimento di attività di assistenza psicologica, pedagogica e sociale e di quanto altro previsto nella presente legge.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma verranno iscritti sullo stato di previsione della spesa corrente dei singoli bilanci regionali di competenza e alla loro copertura si provvederà con la soppressione, a partire dall'anno finanziario 1977, dello stanziamento del capitolo 1023201 concernente "Contributi ai consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica per corsi di formazione professionale e per il servizio di orientamento professionale scolastico".
Nella fase di prima applicazione della presente legge i riconoscimenti e le prese di atto dei corsi liberi già disposte dai consorzi ai sensi delle disposizioni vigenti, sono confermate per un anno per i corsi annuali, e fino al termine dei cicli formativi per i corsi aventi durata pluriennale.
Le funzioni di cui all'art. 8 della presente legge per le attività di cui al precedente comma sono esercitate dalla giunta regionale.
NORME TRANSITORIE


Art. 21

Il primo piano triennale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Fino a quando non siano stabiliti i nuovi programmi, di cui al precedente art. 14, i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

La Regione istituisce limitatamente ai primi cinque anni di validità della presente legge, all'interno delle strutture di formazione professionale di base, previo accordo con le competenti autorità scolastiche, corsi integrativi, al fine di assicurare agli allievi che non hanno conseguito la licenza di scuola media, la preparazione necessaria al conseguimento della stessa.

Allegati

Tabella allegata (Art. 20, sesto comma)

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA ALLE QUALIFICHE REGIONALI



















QUALIFICHE REGIONALI QUALIFICHE DI PROVENIENZA (1)
Funzionario direttivo
Direttore di centro d'orientamento scolastico e professionale, psicologo, pedagogista, sociologo, sociologo psicometrista, consigliere d'orientamento, pedagogista orientatore, aiuto psicologo, muniti di diploma di laurea.
Istruttore
Assistente sociale, psicometrista, testista, segretario, ragioniere, muniti del diploma di scuola secondaria superiore.
Collaboratore
Applicato di Segreteria e tutte le qualifiche assimilabili alla carriera esecutiva.










   
(1)  
Per eventuali altre qualifiche di provenienza non previste nella presente tabella si applica la tabella E allegata alla legge regionale del 27.5.1974 n. 12.