Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 aprile 2013, n. 6 |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale |
Pubblicazione: | ( B.U. 02 maggio 2013, n. 31 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | TRASPORTI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 6, commi 1 e 2, di questa legge sono trasferite alla Regione. Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 3 (Trasporto pubblico locale in ambito comunale)
Art. 4 (Competenze della Giunta regionale in materia di affidamento dei servizi)
Art. 5 (Procedimento dell’intesa)
Art. 6 (Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 7 (Norma transitoria)
Art. 8 (Norme finali)
Art. 9 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 3 (Trasporto pubblico locale in ambito comunale)
Art. 4 (Competenze della Giunta regionale in materia di affidamento dei servizi)
Art. 5 (Procedimento dell’intesa)
Art. 6 (Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 7 (Norma transitoria)
Art. 8 (Norme finali)
Art. 9 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, disciplina la programmazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale nelle more dell’approvazione della legge regionale di riordino del settore.
1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l’efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:
a) le risorse, distinte per anno, da destinare all’esercizio dei servizi minimi ferroviari;
b) le risorse, distinte per anno, da destinare all’esercizio dei servizi minimi automobilistici, con la specificazione del riparto per ambiti territoriali di gestione e, per ogni ambito, per rete extraurbana e singola rete urbana;
c) gli interventi di programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;
d) il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;
e) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi triennali comunali di cui all’articolo 3, comma 1, e l’indicazione delle produzioni chilometriche da prevedersi, cui sono riferite le risorse per i servizi minimi di cui alla lettera b);
f) l’individuazione delle aree a domanda debole e delle tipologie di servizio più idonee per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per tali aree;
g) gli interventi finalizzati a favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
h) le risorse, distinte per anno, da destinare agli investimenti;
i) il sistema tariffario da applicare per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
j) le innovazioni nell’organizzazione del monitoraggio dei servizi;
k) gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento ambientale.
3. Il Programma, in ordine a quanto previsto alla lettera d) del comma 2, è adottato d’intesa con la Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all’articolo 5.
1. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 2, comma 2, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o sede, non decentrata, di università, approvano il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale in conformità agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), e lo trasmettono, nei successivi quindici giorni, alla struttura organizzativa regionale competente, che provvede ad inviarlo alla Provincia competente per territorio.
2. Il servizio di trasporto pubblico locale dei Comuni che non rientrano nella previsione di cui al comma 1, è regolato dal Programma triennale di cui all’articolo 2, comma 2, sentiti i Comuni interessati.
3. Qualora i Comuni non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva approvando il Programma triennale comunale dei servizi di trasporto pubblico locale.
1. Nel rispetto della normativa europea e statale la Giunta regionale:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere del CAL, lo schema del disciplinare di gara, del capitolato d’appalto e del contratto per l’affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di cui all’articolo 6;
b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all’articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.
1. Ai fini dell’intesa di cui all’articolo 2, comma 3, la Giunta regionale elabora una proposta di piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano e la trasmette alle Province.
2. Le Province, sentiti i Comuni di cui al comma 1 dell’articolo 3, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, presentano eventuali osservazioni e modifiche.
3. La Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, adotta una delle seguenti determinazioni:
a) nell’ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province competenti per territorio, adotta il piano dei servizi di trasporto pubblico extraurbano ai fini dell’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 2, comma 2;
b) nell’ipotesi di non accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e modifiche di cui al comma 2, indice, entro i successivi quindici giorni, apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le Province interessate.
4. In sede di conferenza di servizi i soggetti partecipanti, motivando gli elementi di dissenso, formulano specifiche indicazioni e proposte necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa.
5. Se, anche all’esito della conferenza di servizi di cui al comma 4 l’intesa non è raggiunta, il piano dei servizi di trasporto pubblico automobilistico extraurbano, di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2, è comunque adottato dalla Giunta regionale.
1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all’articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.
2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia competente per territorio congiuntamente alla Regione.
3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i servizi ferroviari.
1. Al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, i contratti di servizio in scadenza al 30 giugno 2013 sono prorogati fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio ai sensi dell’articolo 6, e comunque fino al 31 dicembre 2013.
1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), la Regione, le Province e i Comuni di cui all’articolo 3, comma 1, esercitano il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio di trasporto pubblico regionale e locale mediante verifiche periodiche sulla qualità del servizio erogato, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge o degli atti in essa previsti cessano di avere applicazione le disposizioni legislative regionali con essi rispettivamente incompatibili.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.