Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 agosto 1976, n. 25
Titolo:Provvedimenti per lo sviluppo dell'acquicoltura e la valorizzazione delle attività ittiche.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 agosto 1976, n. 39)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 10, l.r. 3 maggio 1985, n. 31.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche concede contributi in conto capitale entro i limiti delle disponibilità di cui al successivo art. 6, al fine di sviluppare le attività di piscicoltura con particolare riguardo alle zone montane, di incentivare la realizzazione di impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti ittici e potenziare la loro commercializzazione da parte dei produttori e loro associazioni.
I contributi sono concessi per:
a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura;
b) realizzazione di impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
c) acquisto di automezzi frigoriferi e isotermici e di attrezzature necessarie per la distribuzione dei prodotti ittici sui mercati di consumo;
d) realizzazione dei punti di vendita da parte di enti pubblici, cooperative di produttori e loro consorzi;
e) ogni opera atta a migliorare la produttività di acque dolci pubbliche e private anche mediante iniziative sperimentali;
f) propaganda per l'incremento della piscicoltura e del consumo del pesce.


Art. 2

I contributi sono concessi a favore di comuni, province, comunità montane e loro consorzi, di aziende speciali comunali o provinciali, di cooperative iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione e in possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e loro consorzi, di enti pubblici e, subordinatamente, di privati conduttori o operatori commerciali.
L'ammontare del contributo è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione delle iniziative programmate da parte di enti pubblici, cooperative e loro consorzi e del 30 per cento per quelle private.

Art. 3

Le domande per la concessione dei contributi per l'anno 1976 sono presentate al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge e per gli anni successivi entro il 31 marzo. Le domande sono corredate del progetto di massima, del preventivo di spesa con allegata relazione tecnico-finanziaria per le opere e le attrezzature che si intendono realizzare.
La giunta regionale, entro i successivi 60 giorni, delibera la concessione dei contributi sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4

L'erogazione del contributo è effettuata previa presentazione, da parte dei richiedenti, del certificato di collaudo dell'impianto e delle attrezzature acquistate nonché del nulla osta dell'ufficiale sanitario del comune.
Il collaudo viene effettuato dal genio civile competente per territorio entro 15 giorni dalla richiesta.
La graduale erogazione del contributo, in rapporto allo stato di avanzamento delle opere ammesse a contributo, può essere effettuata su richiesta.

Art. 5

I beneficiari decadono dal contributo di cui alla presente legge regionale, qualora entro sei mesi dalla comunicazione del beneficio non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o servizi e qualora entro l'anno non siano completate.
La giunta regionale, con provvedimento motivato, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del terzo comma dell'art. 4.
I predetti termini possono essere prorogati su richiesta motivata dei beneficiari dei contributi.

Art. 6

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di L. 120 milioni.
A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 al titolo II - spese per investimenti - rubrica XI - settore V - programma II, viene istituito il capitolo 2115202 con la seguente denominazione "Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche" e con lo stanziamento di L. 120 milioni.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 2147001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti" utilizzato ai sensi della L. 27.7.1955, n. 64.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.