Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 settembre 2013, n. 30 |
Titolo: | "Limes" - Territori di confine - Proposte e progetti condivisi e cofinanziati per lo sviluppo e l'integrazione delle aree di confine |
Pubblicazione: | ( B.U. 10 ottobre 2013, n. 79 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Rapporti interregionali e con lo Stato |
Sommario
1. La Regione promuove la cooperazione interregionale per favorire l’integrazione territoriale tra le aree di confine con particolare riferimento ai settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, della formazione, dell’istruzione, ivi compresa l’alta formazione, delle infrastrutture, dei parchi tecnologici e scientifici, della cultura della pace.
1. Per la finalità di cui all’articolo 1, la Regione stipula intese con le Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, volte in particolare a:
a) favorire lo sviluppo del territorio delle aree di confine perseguendo l’integrazione dei territori interessati, con programmi differenziati per le aree costiere, collinari e montane;
b) individuare le più efficaci e razionali strategie di localizzazione e gestione dei servizi;
c) riqualificare, sviluppare e creare una rete di infrastrutture e servizi, nei settori dello sviluppo economico, valorizzazione turistica e culturale del territorio, tutela della salute e trasporti, anche attraverso la progettazione e realizzazione di uno o più marchi d’area che valorizzano beni, risorse e attività in campo economico, sociale, agricolo e ambientale;
d) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie, alla scoperta e valorizzazione di talenti legati alla realtà territoriale, con particolare riferimento alle nuove generazioni;
e) promuovere azioni volte allo sviluppo della cultura della pace e dell’educazione alla pace operata.
2. Le intese promuovono la costituzione di organismi di raccordo interregionali per la gestione delle intese medesime.
1. Le intese di cui all’articolo 2 sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalità stabilite dall’articolo 21 dello Statuto regionale.
2. Dell’avvio delle procedure di cui al comma 1 è data comunicazione all’Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale assicura altresì un’informazione costante all’Assemblea legislativa sull’attuazione delle intese.