Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 33
Titolo:Misure organizzative per il contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 14 maggio 2012, n. 12 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM”
Pubblicazione:( B.U. 07 novembre 2013, n. 85 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.



1. Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.



1. Alla rubrica dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: “o per l’elaborazione o l’attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale” sono sostituite dalle parole: “ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi”.
3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001:
a) le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”;
b) le parole: “elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero” sono soppresse;
c) le parole: “di progetti coinvolgenti” sono sostituite dalle parole: “siano coinvolti”.

4. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 è abrogata.



1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto e” sono soppresse.



1. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.



1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.



1. Al comma 3 bis dell’articolo 26 della l.r. 20/2001 le parole: “la lettera b)” sono sostituite dalle parole: “il punto 2 della lettera a)”.



1. Al comma 1 e al comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuale”.



1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM) le parole: “A tale fine la SUAM e il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.” sono soppresse.