Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2013, n. 33 |
Titolo: | Misure organizzative per il contenimento della spesa. Modifica delle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 14 maggio 2012, n. 12 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM” |
Pubblicazione: | ( B.U. 07 novembre 2013, n. 85 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 20/2001)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 20/2001)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 20/2001)
Art. 4 (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 20/2001)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 20/2001)
Art. 7 (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 20/2001)
Art. 8 (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 20/2001)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 12/2012)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 20/2001)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 20/2001)
Art. 4 (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 20/2001)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 25 della l.r. 20/2001)
Art. 7 (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 20/2001)
Art. 8 (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 20/2001)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 12/2012)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.
1. Alla lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.
1. Alla rubrica dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.
2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 le parole: “o per l’elaborazione o l’attuazione di progetti di rilevante entità e complessità o di progetti di carattere innovativo o sperimentale” sono sostituite dalle parole: “ovvero posizioni dirigenziali individuali, a supporto delle posizioni di funzione suddette, dei servizi o della segreteria generale, per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi”.
3. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001:
a) le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”;
b) le parole: “elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero” sono soppresse;
c) le parole: “di progetti coinvolgenti” sono sostituite dalle parole: “siano coinvolti”.
4. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2001 è abrogata.
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto e” sono soppresse.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuali”.
1. Al comma 3 bis dell’articolo 26 della l.r. 20/2001 le parole: “la lettera b)” sono sostituite dalle parole: “il punto 2 della lettera a)”.
1. Al comma 1 e al comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 le parole: “di progetto” sono sostituite dalla parola: “individuale”.
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM) le parole: “A tale fine la SUAM e il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.” sono soppresse.