Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 settembre 1976, n. 28
Titolo:Celebrazioni del XXX anniversario della Repubblica e rifinanziamento della legge regionale 15 marzo 1975, n. 12, concernente celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza e della lotta di liberazione.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 settembre 1976, n. 41)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Nel XXX Anniversario della Repubblica, che rappresenta il momento conclusivo della Resistenza e della lotta di liberazione, eventi cui la popolazione marchigiana ha dato un rilevante contributo di idee e di azioni, la Regione Marche promuove e sostiene le seguenti iniziative:
1) pubblicazione di studi, ricerche e saggi su tutti gli aspetti della storia regionale dalla Resistenza alla Costituzione repubblicana;
2) manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altri enti o istituzioni.


Art. 2

L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di attivitŕ relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Le spese previste dalla legge sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 3

Per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente art. 1 č autorizzata la spesa di L. 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 4

Per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge regionale 15.3.1975, n. 12, concernente "Celebrazioni del XXX Anniversario della Resistenza e della Lotta di Liberazione", č autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 15 milioni.

Art. 5

Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 1011502 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 con la denominazione "Celebrazioni del XXX anniversario della Repubblica" e con la dotazione di L. 40 milioni.
Al pagamento delle spese derivanti dalla applicazione dell'art. 4 della presente legge si provvede mediante aumento dello stanziamento del capitolo 1011501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 la cui dotazione si stabilisce in L. 15 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego di quota parte dell'avanzo di amministrazione del consiglio regionale per l'anno finanziario 1974 accertato in L. 57.354.679, ed iscritto nello stato di previsione dell'entrata dell'anno finanziario 1976 al capitolo 3000901 "Entrate eventuali e diverse" la cui dotazione si stabilisce in L. 57.354.679.