Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2013, n. 45
Titolo:Modifiche al Titolo VI della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio” concernente il sistema fieristico regionale
Pubblicazione:( B.U. 19 dicembre 2013, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La rubrica dell’articolo 86 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente: “Attività fieristica”.
2. Il comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 27/2009 è abrogato.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 86 della l.r. 27/2009  le parole: “internazionali o nazionali” sono soppresse.
4. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 86 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:
“b bis) spazi fieristici non permanenti, le aree appositamente attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche;”.



1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “dei quartieri fieristici” sono inserite le seguenti: “e degli spazi fieristici non permanenti”.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“e) i requisiti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 92;”.


1. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “di rilevanza internazionale, nazionale” è inserita la seguente: “, regionale”.
2. Al comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 27/2009 le parole: “internazionale e nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “internazionale, nazionale e regionale”.
3. Al comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 27/2009 le parole: “dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87" sono sostituite dalle seguenti: “dal Comune medesimo”.
4. Il comma 4 dell’articolo 88 della l.r. 27/2009 è abrogato.


1. Il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. La comunicazione è inviata al dirigente della struttura organizzativa regionale competente in caso di manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per territorio in caso di manifestazioni di rilevanza locale.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 89 della l.r. 27/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Lo svolgimento della manifestazione non è subordinato alla preventiva attribuzione della qualifica.”.


1. Al comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 27/2009 le parole: “che si svolgono sul territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “di rilevanza internazionale, nazionale e regionale”.
2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 90 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“e) il soggetto organizzatore.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 90 della l.r. 27/2009 è abrogato.


1. L’articolo 91 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 91 (Quartieri fieristici e spazi fieristici non permanenti)
1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici non permanenti sono definiti nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87, in base alla rilevanza delle manifestazioni che in essi si svolgono. Lo stesso regolamento individua le modalità di verifica di tali requisiti da parte dei Comuni competenti per territorio.”.



1. L’articolo 92 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 92 (Elenco degli enti fieristici e degli organizzatori)
1. Per monitorare l’evoluzione del settore, presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l’elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e parità di condizioni tra gli operatori, gli enti di cui al comma 1 che organizzano anche manifestazioni fieristiche provvedono all’amministrazione e alla rendicontazione contabile separate delle diverse attività.
3. Per assicurare il puntuale monitoraggio dell’attività fieristica svolta nel territorio della regione, presso la struttura organizzativa regionale competente è altresì istituito l’elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono costituiti e aggiornati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, sulla base dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione, nonché per la verifica del rispetto dei medesimi, stabiliti nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 87.”.



1. Il comma 2 dell’articolo 93 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Nell’ambito del programma di cui al comma 1 e in base alle disponibilità di bilancio, sono stabiliti tra l’altro i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario di cui all’articolo 90. Particolari benefici sono individuati a favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che adottano la procedura di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori, secondo i criteri internazionalmente accolti.”.


1. Al comma 1 dell’articolo 94 della l.r. 27/2009 le parole: “, nonché da personale regionale incaricato” sono soppresse.


1. Fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui all’articolo 87 della l.r. 27/2009 necessarie a dare attuazione alle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento medesimo e gli atti amministrativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge relative alla comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano a decorrere dall’anno successivo a quello della sua entrata in vigore.