Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 aprile 2014, n. 6
Titolo:Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014” e alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50: “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016”
Pubblicazione:( B.U. 24 aprile 2014, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Nella rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) la parola: “sanitarie,” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2013 la parola: “sanitari,” è soppressa.



1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 49/2013 dopo le parole: “La Regione garantisce” sono inserite le seguenti: “per l’anno 2014".


1. Nella tabella C approvata dall’articolo 31 della l.r. 49/2013 nell’UPB 42704 è inserita la seguente voce: “CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL COMPRENSORIO SCIISTICO SERVITO DALLA CABINOVIA OM06 € 1.250.000,00”.
2. Nella tabella D approvata dall’articolo 32 della l.r. 49/2013 la voce: “UPB 42704 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE – INVESTIMENTO € 1.250.000,00”, è soppressa.


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo Il del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi nelle UPB 20815 e 20816.”.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.