Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1976, n. 30 |
Titolo: | Modifiche della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22 avente ad oggetto "esercizio venatorio nella Regione Marche per l'annata 1976/1977". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 5 ottobre 1976, n. 47) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è abrogato.
Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è così modificato:
“Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento da parte dei residenti o nati nella Regione, di L. 1.000 a favore del comitato provinciale della caccia della provincia di residenza o di nascita; da parte dei non residenti, al versamento di pari importo a favore del comitato provinciale della caccia al quale si richiede".
Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è così modificato:
“Ai cacciatori non residenti, in ogni caso, si applica il principio della reciprocità delle norme previste dai rispettivi calendari venatori; per gli stessi il numero delle giornate di caccia settimanali non potrà essere superiore a quello consentito nella regione o provincia di residenza e comunque non superiore a quello previsto nella Regione Marche; sempre per questi ultimi le giornate di caccia effettuate nella Regione o provincia di residenza sono considerate come effettuate nel territorio della Regione Marche".
L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è così modificato:
“La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1º novembre 1976 al 1º gennaio 1977".
La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.