Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1976, n. 30
Titolo:Modifiche della legge regionale 9 agosto 1976, n. 22 avente ad oggetto "esercizio venatorio nella Regione Marche per l'annata 1976/1977".
Pubblicazione:(B.u.r. 5 ottobre 1976, n. 47)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è abrogato.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è così modificato:
“Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento da parte dei residenti o nati nella Regione, di L. 1.000 a favore del comitato provinciale della caccia della provincia di residenza o di nascita; da parte dei non residenti, al versamento di pari importo a favore del comitato provinciale della caccia al quale si richiede".


Art. 3

Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è così modificato:
“Ai cacciatori non residenti, in ogni caso, si applica il principio della reciprocità delle norme previste dai rispettivi calendari venatori; per gli stessi il numero delle giornate di caccia settimanali non potrà essere superiore a quello consentito nella regione o provincia di residenza e comunque non superiore a quello previsto nella Regione Marche; sempre per questi ultimi le giornate di caccia effettuate nella Regione o provincia di residenza sono considerate come effettuate nel territorio della Regione Marche".


Art. 4

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale del 9.8.1976, n. 22 è così modificato:
“La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1º novembre 1976 al 1º gennaio 1977".


Art. 5

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.