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Atto:LEGGE REGIONALE 22 aprile 2014, n. 8
Titolo:Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40: "Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche"
Pubblicazione:( B.U. 08 maggio 2014, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. L’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Controlli sulla gestione ed altri compiti del Collegio)
1. Il Collegio, nell’ambito della gestione da parte della Giunta regionale degli atti indicati all’articolo 3:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa;
c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
2. Il Collegio, su richiesta della Giunta regionale o dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1. Il Collegio inoltre:
a) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione assembleare competente in materia di bilancio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
b) formula pareri su atti inerenti all’ordinamento contabile e finanziario della Regione e svolge ulteriori specifiche attività di controllo;
c) si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 40/2012 la parola: “nomina” è sostituita dalla seguente: “costituzione”.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 40/2012 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono in un comune diverso da quello sede degli uffici regionali spetta per ciascun accesso agli uffici regionali, fino ad un massimo di dodici l’anno, un rimborso delle spese di viaggio e dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa.
1 ter. Ai componenti del Collegio che risiedono nello stesso comune sede degli uffici regionali spetta per ciascun accesso agli uffici regionali, fino ad un massimo di dodici l’anno, il solo rimborso delle spese dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa.”.


1. Alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 3, pari ad euro 2.200,00, si fa fronte per l’anno 2014 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto nell’UPB 20803 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nell’ambito delle spese stanziate per l’applicazione della l.r. 40/2012 a carico dell’UPB 10501.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA) dell’anno 2014.