Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 06 maggio 2014, n. 9 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale” |
Pubblicazione: | ( B.U. 15 maggio 2014, n. 46 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2006)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 6/2005)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 6/2005)
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:
“2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e residenze d’epoca.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
“5 bis. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.”.
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) le parole: “fatta eccezione per i tagli sui pendii con inclinazione superiore al 60 per cento,” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: “oppure nei casi in cui la pendenza del suolo sia pari o superiore al 60 per cento” sono soppresse.