Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 06 maggio 2014, n. 9
Titolo:Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”
Pubblicazione:( B.U. 15 maggio 2014, n. 46 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:
“2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e residenze d’epoca.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
“5 bis. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale che offrono alloggio in camere e unità abitative.”.



1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) le parole: “fatta eccezione per i tagli sui pendii con inclinazione superiore al 60 per cento,” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: “oppure nei casi in cui la pendenza del suolo sia pari o superiore al 60 per cento” sono soppresse.