Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 maggio 2014, n. 11
Titolo:Modifica alla Legge Regionale 3 Aprile 2002, n. 5: “Integrazione della Legge Regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982”
Pubblicazione:( B.U. 12 giugno 2014, n. 55 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario





 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 5 (Integrazioni della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 sulle provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dalla frana del 13 dicembre 1982) sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il Comune di Ancona, eseguiti gli accertamenti di cui al comma 3, rilascia l'agibilità degli edifici a seguito della verifica di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della l.r. 41/1983.
3 ter. Il Comune di Ancona verifica il funzionamento del sistema di monitoraggio di cui al comma 2. Il mancato funzionamento del sistema di monitoraggio comporta la revoca dell'agibilità solo qualora il Comune lo valuti significativo ai fini dell'attivazione delle misure per la salvaguardia della popolazione interessata.
3 quater. I proprietari delle infrastrutture insistenti nel territorio dell'area in frana possono utilizzare il sistema di monitoraggio di cui al comma 2 previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Ancona.
3 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 3 bis e 3 ter sono applicabili anche agli edifici conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente, ubicati all'interno della frana e che non abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla l.r. 41/1983.".