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Atto:LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1976, n. 31
Titolo:Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica relative ai programmi di intervento di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 ottobre 1976, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia non abitativa
Note:Abrogata dall'art. 85, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Sommario





L'affidamento, la progettazione e l'esecuzione di opere inerenti la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la sistemazione, oltre l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica, incluse nei programmi di cui alla legge 5.8.1975, n. 412, sono disciplinati dalla presente legge.


I progetti di nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, sono redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell' art. 1 della legge 5.8.1975, n. 412 e delle norme tecniche e degli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica di cui al D.M. 18.12.1975.
I progetti di ampliamento e sistemazione di edifici, già destinati all' istruzione di ogni ordine e grado, ove e in quanto possibile, prevedendo parimenti lavori atti ad adeguare gli indici di funzionalità didattica ed edilizia a quelli fissati dal primo comma del presente articolo.
L' acquisto e la ristrutturazione di edifici esistenti, da trasformare in scuole statali di ogni ordine e grado, anche se già provvisoriamente utilizzati a tale scopo, sono ammessi a condizione che:
a) la ristrutturazione sia adeguata al rispetto delle fondamentali norme tecniche e degli indici di funzionalità didattica ed edilizia in vigore;
b) le eventuali spese per l' acquisto e per i lavori di ristrutturazione non superino il costo di un edificio nuovo di pari superficie coperta utilizzabile ai fini scolastici.

La condizione di cui alla lettera b) del precedente comma è dimostrata con una stima particolareggiata ad opera degli enti di cui al secondo comma dell' art. 3.


Il consiglio regionale approva i programmi delle opere di edilizia scolastica redatti a norma dell'art. 3 della legge 5.8.1975, n. 412. Il presidente della Regione ne dà comunicazione agli enti interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; del programma regionale per il triennio 1975/1977, approvato dal consiglio regionale con atto amministrativo n. 22/1976, viene data comunicazione agli enti interessati entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Alla progettazione e all'esecuzione delle singole opere provvedono le province, i comuni e loro aggregazioni.
Detti enti operano, ove possibile, con piani organici di opere per incentivare i processi di industrializzazione edilizia, anche mediante l'istituto della concessione ai sensi dell'art. 5 della legge 412/1975.
Gli enti obbligati, che intendano operare mediante la disciplina della concessione, adottano i provvedimenti di loro competenza e procedono alla stipula definitiva della apposita convenzione entro il termine di mesi 5 dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.


Gli enti di cui all'art. 3, nel caso in cui non ricorrano all'istituto della concessione, curano la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente tramite il proprio ufficio tecnico o mediante affidamento a liberi professionisti.
I progetti di edilizia scolastica, di cui alla presente legge, compresi quelli relativi alle opere affidate in concessione, sono approvati dagli enti obbligati con deliberazioni nelle quali sia esplicitamente attestato che gli stessi sono stati redatti in conformità di quanto disposto dal precedente art. 2.
Le deliberazioni contengono in allegato il riscontro tecnico dell'ufficio del genio civile in ordine alla detta conformità e alle altre attribuzioni di sua competenza. Tale riscontro tecnico deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli elaborati.
I comuni con popolazione fino a 3.000 (tremila) abitanti possono affidare la progettazione e con essa la direzione dei lavori, finanziati ai sensi della presente legge, all'ufficio del genio civile territorialmente competente.
In tali casi, ferma restando l'approvazione dei progetti da parte dei consigli comunali, l'attestazione di conformità di cui al secondo comma, è compiuta mediante apposita dichiarazione in calce al progetto esecutivo del capo dell'ufficio del genio civile, cui la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate.
Copie delle deliberazioni di approvazione dei progetti sono inviate, appena divenute esecutive, alla giunta regionale.
L'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati deve avvenire entro il termine di mesi 6, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
Nel caso di affidamento di opere in concessione, il termine di cui al precedente comma, decorre dalla data della stipula della convenzione.
Su motivata richiesta degli enti interessati i termini di cui ai precedenti commi possono essere prorogati dalla giunta regionale per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore complessivamente a 3 mesi.
Scaduti infruttuosamente i termini indicati nell'art. 3 e nel presente articolo, la giunta regionale dispone la realizzazione dell'opera stessa a mezzo dei propri uffici tecnici sempreché non ravvisi, d'intesa con la commissione competente, l'opportunità di revocare il finanziamento assentito.


Nei progetti redatti a norma del precedente articolo, oltre a una adeguata somma per imprevisti e revisione prezzi, sono previste le spese per l'acquisizione delle aree e per le indagini geotecniche nonché, se dovuto, l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto a carico dell'ente.
A titolo di compenso per spese generali di progettazione, direzione, contabilità dei lavori e collaudo, può essere prevista in progetto e nei limiti della disponibilità finanziaria, in favore degli enti obbligati che non si siano avvalsi della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo precedente, una aliquota da determinarsi nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare complessivo del finanziamento concesso:
per finanziamenti:
- fino all'importo di L. 50 milioni 10 per cento
- da oltre 50 fino a L. 100 milioni 9 per cento
- da oltre 100 fino a L. 200 milioni 8 per cento
- da oltre 200 fino a L. 300 milioni 7 per cento
- da oltre 300 fino a L. 500 milioni 6 per cento
- da oltre 500 fino a L. 1.000 milioni 5 per cento
- di importo superiore a L. 1.000 milioni 4 per cento

Ad ogni progetto sono allegati anche gli elaborati relativi alle indagini geotecniche.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione delle opere, previste dalla presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti di legge.


I progetti di variante, il cui importo totale rientri nei limiti del finanziamento disposto ai sensi della presente legge, sono approvati dagli enti obbligati con apposito atto deliberativo a condizione che:
a) i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera;
b) non siano previste riduzioni del programma dei lavori contemplato nel progetto originariamente approvato;
c) eventuali maggiori spese relative all'utilizzo totale o parziale delle somme per imprevisti o di economie di ribasso d'asta non superino il quinto dell'importo contrattuale;
d) sia garantito il rispetto delle norme tecnico funzionali.

Sono altresì di competenza degli enti obbligati l'approvazione dei nuovi prezzi che non comportino aumenti di spesa, la concessione di proroghe e ogni altro atto di gestione tecnico-amministrativa riguardante la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.
I progetti di variante, che comportino aumenti di spesa rispetto al finanziamento disposto, sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale. I lavori relativi alle varianti sono di conseguenza sospesi.
Le norme che precedono valgono anche per i progetti che si eseguono mediante l'istituto della concessione. In tal caso gli enti concessionari redigono gli elaborati di variante e li trasmettono agli enti obbligati che li approvano o li inoltrano agli organi regionali competenti, a seconda dei casi previsti dal primo e terzo comma del presente articolo.


Qualora l'area da destinare alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica non sia compresa in zone genericamente destinate a servizi pubblici dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, ovvero non sia conforme alle previsioni degli stessi, ovvero si trovi in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5.8.1975, n. 412.
Gli enti obbligati debbono richiedere il parere della commissione prevista dal secondo comma del citato articolo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.
In tali casi i termini di cui al settimo e ottavo comma del precedente art. 4 decorrono dalla data della deliberazione di scelta dell'area adottata ai sensi del terzo o dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 412, sempreché detta data sia successiva a quella di ricevimento della comunicazione di inclusione dell'opera nel programma.
All'acquisizione delle aree provvedono gli enti obbligati o, per loro conto, gli enti concessionari ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 della legge 5.8.1975, n. 412 entro i termini indicati nell'atto di approvazione dei singoli progetti o nei decreti di vincoli emessi dal presidente della giunta regionale, ai sensi del quinto comma dell'art. 10 della legge suddetta.
Le espropriazioni sono effettuate a norma della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.


Contemporaneamente all'invio della copia della deliberazione di approvazione del progetto alla giunta regionale, gli enti obbligati provvedono alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 7 della legge 2.2.1973, n. 14 e indicono la gara per l'appalto delle opere.
Detta gara è comunque espletata entro 60 giorni dalla data di cui al precedente comma.
Per l'appalto delle opere si applicano le norme di cui alla succitata legge 2.2.1973, n. 14.
Le imprese da invitare alla gara, in numero non inferiore a 10, debbono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e gli importi prescritti dalla vigente normativa in materia.
Le gare andate deserte possono essere subito rinnovate a termini abbreviati con ammissione di offerte in aumento e senza l'obbligo di preventiva pubblicazione e autorizzazione da parte della giunta regionale.
L'aumento dovrà, comunque, essere contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta dall'ente appaltante.
Se anche la gara con ammissione di offerta in aumento dovesse risultare deserta, l'ente può esperire, senza ulteriore autorizzazione, la trattativa privata, anche in aumento.
Gli enti appaltanti, nel caso di offerte a ribasso, o anche di offerte in aumento, la cui maggiore spesa sia contenuta nella somma accantonata in progetto per imprevisti, procedono alla immediata aggiudicazione dei lavori anche nel caso di una sola offerta.
E' fatta salva la possibilità di ottenere, ove si renda necessario, la integrazione del finanziamento ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 5.8.1975, n. 412.
Nel caso di gare con offerte in aumento che, pur rientrando nel limite massimo prefissato nella scheda segreta, comportino una maggiore spesa non coperta dalla somma accantonata in progetto per imprevisti, gli enti appaltanti procedono alla aggiudicazione dei relativi lavori anche nel caso di una sola offerta, subordinandola al finanziamento della maggiore spesa da parte della Regione. A tal fine, entro 5 giorni dall'espletamento della gara, gli atti relativi sono inviati alla giunta regionale che, entro 40 giorni, decide sul finanziamento della maggiore spesa, dandone notizia agli enti appaltanti.
Le norme del presente articolo si applicano anche per i lavori che si eseguono mediante l'istituto della concessione.
Per il caso di appalto concorso la composizione della commissione esaminatrice è precisata nel relativo capitolato di oneri.
Qualora si tratti di realizzare opere di completamento a seguito di apposita progettazione per lotti, per l'affidamento dei relativi lavori è ammesso, per ragioni di opportunità, il ricorso al procedimento della trattativa privata diretta con lo stesso appaltatore che ha in corso di esecuzione le opere che si è stabilito di completare.
In tal caso, i lavori di completamento saranno regolamentati mediante atto addizionale alle stesse condizioni economiche del contratto originario.


Le opere debbono essere iniziate ed eseguite nei termini fissati nei provvedimenti di approvazione dei progetti.
Il mancato rispetto dei termini da parte degli enti obbligati comporta l'assunzione dei conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura a carico degli stessi, sempreché non sia determinato da calamità o forza maggiore.
Sono altresì a carico degli enti appaltanti i maggiori compensi dovuti alle imprese per sospensioni protratte oltre i limiti di cui all'art. 30 del capitolato generale dell'appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063, nonché gli interessi previsti dallo stesso capitolato per ritardi nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo.


Nella gestione dei lavori, oggetto della presente legge, si osservano le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, in quanto compatibili.


Per l'esecuzione dei programmi adottati in applicazione della legge 5.8.1975, n. 412 è autorizzata l'assunzione di impegni di spesa fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato per il triennio cui si riferisce il programma.
Il complesso delle erogazioni agli enti obbligati e i pagamenti annuali non possono superare il limite dell'assegnazione statale annuale. La Regione provvede ad accreditare agli enti obbligati parte dei fondi relativi alle opere ammesse a finanziamento dopo l'approvazione dei progetti nella seguente misura:
a) alla data della comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori:
50 per cento;
b) nel corso dell'esecuzione dei lavori alla data di presentazione del rendiconto delle somme erogate nella anticipazione di cui alla lettera a): 30 per cento.

Effettuati i pagamenti delle rate di acconto e delle eventuali somme per espropriazioni o acquisti delle aree e spese generali, gli enti obbligati, entro 3 mesi, presentano rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate sulle anticipazioni ricevute.
In carenza dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente non possono essere disposte ulteriori erogazioni agli enti obbligati.


I pagamenti relativi alle opere, che si eseguono in base alla presente legge, sono effettuati dagli enti obbligati, cui sono stati accreditati i fondi o direttamente dall'Ente Regione, su certificazione del direttore dei lavori, salvo quanto disposto dall'art. 5 della legge 5.8.1975, n. 412 nei casi di concessione.
Al pagamento dei compensi revisionali si provvede solo dopo che i relativi elaborati siano stati approvati dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato lavori pubblici regionali.


Per le opere, oggetto della presente legge, il cui importo dei lavori a base d'asta superi i 50 milioni di lire, sono nominati collaudatori durante l'esecuzione dei lavori.
Alla nomina dei collaudatori provvedono direttamente gli enti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 9 della legge regionale 20.3.1975, n. 17.
Il certificato di collaudo è approvato dalla giunta regionale che contestualmente rimette all'ente obbligato la somma residua e solo dopo avvenuta tale approvazione gli enti interessati possono disporre il pagamento della rata di saldo.
Il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore ai 50 milioni è approvato dagli enti obbligati con apposita deliberazione.


Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione, anche se alla loro esecuzione ha provveduto la Regione, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 4.