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Atto:LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2014, n. 24
Titolo:Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario”
Pubblicazione:( B.U. 09 ottobre 2014, n. 95 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario





1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
“3. I beni di cui all’articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
“4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: “dalla Regione” sono soppresse.



1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all’articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.