Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2014, n. 24 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 “Riordino in materia di diritto allo studio universitario” |
Pubblicazione: | ( B.U. 09 ottobre 2014, n. 95 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
Materia: | Istruzione scolastica e universitaria |
Note: | Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4. |
Sommario
1. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
“3. I beni di cui all’articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
“4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all’articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: “dalla Regione” sono soppresse.
1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all’articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.