Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 novembre 2014, n. 29
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”

Pubblicazione:( B.U. 27 novembre 2014, n. 110 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 39/2016, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/2009)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 27/2009)
Art. 4 (Modifica all’articolo 7 della l.r. 27/2009)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 27/2009)
Art. 6 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 27/2009)
Art. 7 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 27/2009)
Art. 8 (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 27/2009)
Art. 9 (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 27/2009)
Art. 10 (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 27/2009)
Art. 11 (Modifica all’articolo 14 della l.r. 27/2009)
Art. 12 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 27/2009)
Art. 13 (Inserimento degli articoli 16 bis e 16 ter nella l.r. 27/2009)
Art. 14 (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 27/2009)
Art. 15 (Modifica all’articolo 26 della l.r. 27/2009)
Art. 16 (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 27/2009)
Art. 17 (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 27/2009)
Art. 18 (Modifica all’articolo 31 della l.r. 27/2009)
Art. 19 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 27/2009)
Art. 20 (Modifica all’articolo 35 della l.r. 27/2009)
Art. 21 (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 27/2009)
Art. 22 (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 27/2009)
Art. 23 (Modifiche all’articolo 38 bis della l.r. 27/2009)
Art. 24 (Inserimento dell’articolo 38 ter nella l.r. 27/2009)
Art. 25 (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 27/2009)
Art. 26 (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 27/2009)
Art. 27 (Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 27/2009)
Art. 28 (Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 27/2009)
Art. 29 (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 27/2009)
Art. 30 (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 27/2009)
Art. 31 (Modifica all’articolo 44 della l.r. 27/2009)
Art. 32 (Inserimento dell’articolo 44 bis nella l.r. 27/2009)
Art. 33 (Sostituzione dell’articolo 55 nella l.r. 27/2009)
Art. 34 (Modifiche all’articolo 60 della l.r. 27/2009)
Art. 35 (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 27/2009)
Art. 36 (Modifiche all’articolo 62 della l.r. 27/2009)
Art. 37 (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 27/2009)
Art. 38 (Modifiche all’articolo 64 della l.r. 27/2009)
Art. 39 (Modifiche all’articolo 65 della l.r. 27/2009)
Art. 40 (Modifiche all’articolo 68 della l.r. 27/2009)
Art. 41 (Modifica all’articolo 69 della l.r. 27/2009)
Art. 42 (Modifica all’articolo 70 della l.r. 27/2009)
Art. 43 (Modifica all’articolo 72 della l.r. 27/2009)
Art. 44 (Modifiche all’articolo 73 della l.r. 27/2009)
Art. 45 (Modifica all’articolo 75 della l.r. 27/2009)
Art. 46 (Modifica all’articolo 79 della l.r. 27/2009)
Art. 47 (Modifica all’articolo 81 della l.r. 27/2009)
Art. 48 (Modifiche all’articolo 99 della l.r. 27/2009)
Art. 49 (Accoglienza turistica negli stabilimenti balneari)
Art. 50 (Norme transitorie e finali)
Art. 51 (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 9/2006)
Art. 52 (Modifiche e abrogazioni di norme della l.r. 8/2008)
Art. 53 (Dichiarazione d’urgenza)



1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:
"d) alle attività di cui alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura);".



1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/2009 le parole: "organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale".
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “per le attività produttive (SUAP)”.



1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese e dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. I Comuni che intendono procedere, su aree già destinate ad uso commerciale, ad insediare grandi strutture di vendita, come individuate dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 10, sono obbligati a richiedere un parere vincolante ai Comuni limitrofi.
1 ter. I Comuni, in relazione all’individuazione delle aree da destinare alle grandi strutture di vendita, di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 10, non possono modificare il loro piano regolatore generale fino a quando non entrerà in vigore la normativa attuativa della nuova legge urbanistica regionale.”.



1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Non rientra nel settore alimentare la vendita dei mangimi per animali.”.



1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.”.



1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “in qualsiasi forma” sono inserite le seguenti: “e limitatamente all’alimentazione umana” e dopo la parola: “commerciale” sono inserite le parole: “al dettaglio”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) aver esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente o aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine dell’imprenditore entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);”.

3. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.”.



1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:
“i bis) parco commerciale, gli esercizi commerciali collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, hanno un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 27/2009 le parole: “da un unico marchio” sono sostituite dalle seguenti: “dai marchi dell’unica azienda produttrice” e sono aggiunte in fine le parole: “e prodotti campionari”.
3. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:
“l bis) temporary shop, un’attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane;”.

4. La lettera o) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“o) preposto, la persona in possesso dei requisiti professionali nel caso in cui tali requisiti non siano posseduti dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società, associazione od organismo collettivo.”.




1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 27/2009 le parole: “dichiarazione inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 27/2009 la parola: “massima” è soppressa.
3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 27/2009 è abrogata.
4. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 27/2009 le parole: “medie, grandi strutture di vendita ed i centri commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “medie e grandi strutture di vendita, dei centri commerciali e dei parchi commerciali”.



1. L'articolo 12 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Vendita all'ingrosso)
1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata alla CCIAA competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Nella comunicazione di cui al presente comma il titolare o il legale rappresentante dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
2. Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2 stabilisce le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.".



1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 27/2009 la parola: “mensili” è soppressa.
2. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 27/2009 è abrogato.



1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 27/2009 le parole: “previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nonché con” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale e”.




1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Prima dell’effettivo inizio dell’attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all’interno del centro commerciale presentano apposita SCIA.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“4. La presentazione della SCIA di cui al comma 3 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 27/2009 è abrogato.


1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:
"Art. 16 bis (Parchi commerciali)
1. I parchi commerciali sono considerati medie o grandi strutture di vendita in relazione alla superficie di vendita complessiva. Gli esercizi commerciali in esso presenti possono essere di qualsiasi tipologia.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 in relazione alla superficie di vendita complessivamente considerata.
3. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
4. Prima dell'effettivo inizio dell'attività, le medie e grandi strutture e gli esercizi di vicinato presenti all'interno del parco commerciale presentano apposita SCIA.
5. La presentazione della SCIA di cui al comma 4 da parte di un soggetto diverso dal promotore non configura subingresso.
Art. 16 ter (Sostenibilità ambientale, territoriale e sociale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di perequazione territoriale, sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale o di parco commerciale, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore della Regione, calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del piccolo commercio.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere e per l'applicazione del vincolo di destinazione di cui al comma 1.".



1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 27/2009 le parole: “dall’unico marchio” sono sostituite dalle seguenti: “dai marchi dell’unica azienda produttrice”.
2. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “, parco commerciale”.



1. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti, in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente.”.


1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 27/2009 è inserita la seguente:
“c bis) esercizi di vicinato;”.
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 27/2009 le parole: “, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700” sono soppresse.
3. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 27/2009 le parole: “, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120” sono soppresse.


1. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2009 le parole: “previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, turismo e servizi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché delle organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.
2. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 è consentita la vendita dei pastigliaggi, nonché di bevande preconfezionate in lattine, tetra-pak, bottigliette o simili, con l’esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 pur nel rispetto dei requisiti tecnico sanitari. Ai fini della presente legge, sono definiti pastigliaggi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, quali caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e simili.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 28 della l.r. 27/2009 è abrogato.



1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.



1. Alla lettera u) del comma 1 dell’articolo 33 le parole: “ha effettivamente esercitato l’attività” sono sostituite dalle seguenti: “si è presentato, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio”.
2. La lettera v) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 27/2009 è abrogata.



1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.



1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.
2. Il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Nel caso si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni il Comune, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, tiene conto in particolare dell’anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente. A parità di punteggio, si considera l’anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell’attività da parte dell’acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell’attività da parte del titolare. In fase di subentro nell’attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante causa.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 27/2009 le parole: “relativamente ai posteggi di cui all’articolo 39, comma 9,” sono soppresse.



1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui agli articoli 41 e 42” sono sostituite dalle seguenti: “o alla presentazione della SCIA in base alle disposizioni del presente capo”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “per dieci anni” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “autorizzazione al commercio su aree pubbliche” sono inserite le seguenti: “o presentare la relativa SCIA” e sono aggiunte in fine le parole: “, le cooperative e loro consorzi”.
4. Al comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 le parole: “rilasciata dal Comune” sono sostituite dalle parole: “o la SCIA”.
5. Al comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo la parola: “autorizzazione” sono inserite le parole: “o la SCIA”.
6. Il comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“8. L’esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime, negli aeroporti, porti, interporto, stazioni e autostrade è soggetto all’assenso, comunque denominato, dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime, che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree predette.”.

7. Il comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“9. L’esercizio del commercio su posteggio nelle aree di cui al comma 8 è soggetto all’istituzione da parte del Comune del mercato, della fiera o del posteggio isolato di riferimento, previo assenso, comunque denominato, da parte dei soggetti competenti in relazione alle aree medesime.”.

8. Al comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “o di integrazione della stessa” sono inserite le parole: “o nella SCIA” e dopo le parole: “non sia indicato nell’autorizzazione stessa” sono inserite le seguenti: “o nella SCIA”.
9. Al comma 11 dell’articolo 38 dopo le parole: “autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche” sono inserite le seguenti: “o che non abbiano presentato la relativa SCIA”.
10. Al comma 12 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “I Comuni procedono” sono inserite le seguenti: “al ricevimento della SCIA e” e dopo le parole: “Le modalità operative per il rilascio della nuova autorizzazione” sono inserite le seguenti: “e per la presentazione della SCIA”.
11. Il comma 13 dell’articolo 38 della l.r. 27/2009 è abrogato.



1. Il comma 1 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante sia su posteggio, è soggetta al possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dalla normativa statale vigente.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Dal 1° gennaio al 15 marzo di ogni anno i Comuni acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006 ovvero un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Alle imprese non in regola è sospesa l’autorizzazione o l’attività esercitata in base a SCIA fino ad avvenuta regolarizzazione. Decorsi inutilmente sei mesi dalla data di inizio della sospensione, l’autorizzazione è revocata o è inibito l’esercizio dell’attività esercitata in base a SCIA.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 le parole: “anche ai soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “o la SCIA in ogni caso acquisita per i soggetti”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. La partecipazione a fiere e mercati da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui al presente articolo anche se tali requisiti non costituiscono un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nella Regione in cui il titolo abilitativo è stato acquisito.
4 ter. Le imprese aventi sede in altri Stati dell’Unione europea possono presentare documentazione, equivalente al DURC o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro d’origine.”.

6. Il comma 6 dell’articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“6. La Giunta regionale definisce ulteriori criteri e modalità per l’attuazione del presente articolo.”.



1. Dopo l'articolo 38 bis della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
"Art. 38 ter (Disposizioni generali per l'esercizio dell'attività mediante posteggio)
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono rilasciate contestualmente dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio. L'autorizzazione all'esercizio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere.
2. Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni e contestuale concessione di posteggi in mercati o fiere diversi, anche se si svolgono negli stessi giorni.
3. La durata della concessione di posteggio è fissata dal Comune e non può essere inferiore a nove né superiore a dodici anni, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche sancita il 5 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
4. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.
5. Nel caso di prestatore proveniente da altro Stato appartenente all'Unione europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato di provenienza.
6. I posteggi occasionalmente liberi o non occupati sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
7. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda o un ramo d'azienda.
8. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.".



1. La rubrica dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni particolari per le fiere già istituite alla data del 5 luglio 2012”.
2. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.
3. Il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“2. I posteggi sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) da considerare comunque prioritari, assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e pertanto a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Le domande di concessione dei posteggi devono pervenire al Comune o al SUAP almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o entro il termine previsto dal regolamento di cui all’articolo 35.”.

5. Il comma 9 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“9. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l’intera manifestazione.”.

6. Il comma 10 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“10. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per almeno i due terzi della durata della manifestazione.”.

7. I commi 8, 12 e 16 dell’articolo 39 della l.r. 27/2009 sono abrogati.



1. La rubrica dell’articolo 40 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni particolari per i mercati e i posteggi isolati già istituiti alla data del 5 luglio 2012”.
2. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“1. I posteggi nei mercati o isolati sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 39, comma 2.”.

3. I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 40 della l.r. 27/2009 sono abrogati.


1. Dopo l’articolo 40 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
“Art. 40 bis (Mercati e fiere di nuova istituzione)
1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di nuova istituzione sono rilasciate, sentite le organizzazioni di categoria regionale maggiormente rappresentative del settore, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, correlati alla qualità dell’offerta o alla tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.”.



1. L'articolo 41 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 41 (Bando comunale)
1. Il Comune approva appositi bandi per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggi nei mercati o relative all'assegnazione di posteggi isolati.
2. Entro il 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno il Comune invia i bandi alla struttura organizzativa regionale competente ai fini della loro pubblicazione nel BUR, da effettuare entro i trenta giorni successivi al ricevimento. I bandi sono pubblicati anche nei siti internet del Comune e della Regione e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene in particolare:
a)  la denominazione del mercato e l'elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori;
b) l'indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell'area;
c) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando;
d) il fac-simile della domanda.".



1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla Regione le SCIA presentate.”.

2. All’alinea del comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “L’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “La SCIA”.
3. All’alinea del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “La domanda di autorizzazione contiene, pena l’esclusione,” sono sostituite dalle seguenti: ”La SCIA contiene”.
4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “Alla domanda è allegata, pena l’esclusione,” sono sostituite dalle seguenti: “Alla SCIA è allegata” e dopo la parola: “autorizzazioni” sono inserite le seguenti: “o aver presentato altra SCIA”.
5. Il comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell’attività di aziende già operanti.”.

6. Al comma 6 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “avere tante autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “presentare tante SCIA” e le parole: “nelle stesse autorizzazioni” sono soppresse.
7. Il comma 8 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 è abrogato.



1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “dove si svolge il primo mercatino scelto” sono sostituite dalle seguenti: “di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni”.
2. Il comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L’attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.”.

4. Alla fine del comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “e a trasmetterlo alla Regione”.


1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 27/2009 le parole: “Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “Sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.



1. Dopo l’articolo 44 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
“Art. 44 bis (Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sospensione e inibizione dell’attività esercitata in base a SCIA)
1. L’autorizzazione o l’attività esercitata in base a SCIA è sospesa:
a) nel caso in cui l’operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione del pagamento con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all’articolo 35;
b) in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, per un massimo di sei mesi.
2. L’autorizzazione è revocata o è inibito l’esercizio dell’attività esercitata in base a SCIA:
a) se l’operatore non inizia l’attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, salva la concessione di proroga per comprovata necessità;
b) in caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nei mercati con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La revoca o l’inibizione comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale è comminata la sanzione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la revoca o l’inibizione e la relativa decadenza vanno notificate all’interessato dall’organo comunale competente;
c) se l’operatore sospende l’attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
d) se vengono meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9;
e) per ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività ai sensi del comma 1, lettera b).”.



1. L’articolo 55 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 55 (Orari)
1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 rendono noti al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale giorno di riposo settimanale, mediante l’esposizione di cartelli ben visibili e altri mezzi idonei di informazione.”.



1. AI comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2002." sono sostituite dalle seguenti: “la cui attività è finalizzata alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. A tal fine:
a) l’attività è esercitata in immobili, ubicati all’esterno del territorio urbanizzato come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti o nei borghi rurali, che mantengono le caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della zona. Le autorizzazioni non sono trasferibili in altre zone non agricole;
b) la ristorazione deve basarsi su un’offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento di prodotto tracciato o tracciabile, come definito dalla l.r. 21/2011 e dal relativo regolamento di attuazione;
c) gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 60 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “somministrazione di alimenti e bevande” sono inserite le seguenti: “mediante consumo immediato”.



1. Al comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 le parole: “per infrazione alle norme sui giochi” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
“4 bis. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.”.

3. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) avere, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;”.

4. Il comma 10 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“10. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.”.



1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 62 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale”.



1. Alla rubrica dell’articolo 63 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “e SCIA”.
2. Il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Nelle zone sottoposte a tutela mediante programmazione ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio. Negli altri casi, l’apertura o il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, da presentare al Comune competente per territorio.”.



1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 27/2009 la parola: “caserme,” è soppressa.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Le attività di cui al comma 1, lettera d), sono soggette esclusivamente al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 61.” .

3. All’alinea del comma 4 dell’articolo 64 della l.r. 27/2009 la parola: “dichiarazione” è sostituita dalla seguente: “SCIA”.


1. Al comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 dopo le parole: “accertamento dei requisiti” è inserita la seguente: “morali”.
2. Il comma 3 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 è abrogato.


1. Il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 è abrogato.
3. Al comma 6 dell’articolo 68 della l.r. 27/2009 le parole: “organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale”.



1. Al comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 27/2009 dopo le parole “della presente legge” sono inserite le seguenti: “e del regolamento regionale attuativo”.



1. Il comma 3 dell’articolo 70 della l.r. 27/2009 è abrogato.



1. Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi e il corretto e uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.



1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 27/2009 è soppresso.
2. Al comma 4 dell’articolo 73 della l.r. 27/2009 le parole: “e seguono gli orari e le turnazioni previsti per gli impianti di distribuzione carburanti” sono soppresse.



1. Al comma 2 dell’articolo 75 della l.r. 27/2009 dopo la parola: “titolarità” sono inserite le seguenti: “e della gestione”.



1. Il comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:
“4. I Comuni procedono all’individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili. Per tali impianti non è consentito il rilascio di ulteriori autorizzazioni o proroghe.”.


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 81 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. Il mancato adeguamento alla dotazione di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi dell’articolo 72, comma 3 bis, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo nell’adeguamento medesimo.”.



1. Al comma 5 dell’articolo 99 della l.r. 27/2009 le parole: “salvo quanto previsto per le grandi strutture di vendita ai sensi del comma 6” sono soppresse.
2. I commi 2 e 6 dell’articolo 99 della l.r. 27/2009 sono abrogati.



1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative), i titolari degli stabilimenti balneari possono utilizzare gli spazi in concessione per l’accoglienza turistica durante tutto l’anno.
2. I Comuni possono stabilire periodi più brevi.


1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, anche sotto la forma di centri commerciali o parchi commerciali, è subordinato alla compatibilità con le previsioni contenute nella legge regionale e nel suo regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, nonché al rispetto del PTC vigente.
2. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009, come sostituito dall’articolo 29 di questa legge, non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Le limitazioni al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a uno stesso soggetto nell’ambito della medesima area mercatale stabilite dall’articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009, come inserito dall’articolo 24 di questa legge, si applicano decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.
4. Nei sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, per l’assegnazione dei posteggi di cui all’articolo 39 della l.r. 27/2009, come modificato dall’articolo 25 di questa legge, si applica il criterio prioritario del maggior numero di presenze. A parità di presenze si applica il criterio dell’anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Il Comune, in subordine, può prevedere ulteriori criteri, ferma restando l’inammissibilità di priorità basate sulla cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore.
5. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.
6. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.
7. Le concessioni di posteggio in scadenza nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata e i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 40 bis della l.r. 27/2009, introdotto dall’articolo 27 di questa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.
9. I centri rurali di ristoro e degustazione, già previsti dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall’abrogazione medesima fino alla data di entrata in vigore di questa legge.
10. Il regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è inserito il seguente:
“1 bis. Nelle strutture ricettive di cui all’articolo 10, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.”.

2. Alla rubrica dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 sono soppresse le parole: “e residenze d’epoca”.
3. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 9/2006 è abrogato.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
“3 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.”.

5. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché quelle che forniscono servizi dedicati valorizzando le eccellenze del territorio regionale attraverso iniziative di promozione e di commercializzazione dei prodotti turistici locali”.
6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 9/2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa”.
7. L’articolo 63 della l.r. 9/2006 è abrogato.


1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale), la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta” e le parole: “, previo parere della commissione consiliare competente,” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 8/2008 è abrogato.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.