Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 novembre 2014, n. 30 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della Fauna Selvatica e per la Tutela dell’Equilibrio Ambientale e Disciplina dell’Attività Venatoria” |
Pubblicazione: | ( B.U. 27 novembre 2014, n. 110 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all’articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all’articolo 39 della l.r. 7/1995)
1. Prima del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), è inserito il seguente:
“01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.”.
1. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 7/1995 dopo le parole: “per la maggior parte di neve” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni adottate dalla Giunta regionale”.