Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 novembre 2014, n. 31
Titolo:Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale” e alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 “Assestamento di bilancio 2013”
Pubblicazione:( B.U. 27 novembre 2014, n. 110 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), è abrogato.



1. La lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:
“a bis) sulla base del Programma triennale di cui all’articolo 2, approva, previa intesa con ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale e sentita la Commissione assembleare competente, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurba-no;”.



1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini del raggiungimento dell’intesa, la Giunta regionale trasmette a ciascuna Provincia per la parte di competenza territoriale, una proposta del progetto di rete di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis).” .

2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituita dalla seguente:
“a) nell’ipotesi di recepimento delle osservazioni e modifiche presentate dalle Province, approva il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano così come stabilito all’articolo 4, comma 1, lettera a bis);”.

3. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“5. Nel caso in cui, anche all’esito della conferenza dei servizi di cui al comma 4, l’intesa non è raggiunta, il progetto di rete del trasporto pubblico automobilistico extraurbano è comunque approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), dandone adeguata motivazione.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 6/2013 le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 6/2013 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “al 30 giugno 2014” sono sostituite dalle parole: “al 30 settembre 2015”.



1. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013) è abrogato.