Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 marzo 2015, n. 7
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna Selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’”

Pubblicazione:( B.U. 19 marzo 2015, n. 24 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 70/2018, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”) è inserito il seguente:
“2 bis. Al fine dell’applicazione della lettera c) del comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali.”.




1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 8/2007 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Vigilanza e sanzioni)
1. Alle attività di vigilanza sull’applicazione della presente legge si osserva quanto previsto dall’articolo 36 della l.r. 7/1995.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell’atto amministrativo annuale con il quale si autorizza il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la mancata riconsegna del tesserino di cui all’articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 50,00.
4. Fino al completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi.
5. Si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.