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Atto:LEGGE REGIONALE 09 marzo 2015, n. 8
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”
Pubblicazione:( B.U. 19 marzo 2015, n. 24 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:
a) dai Presidenti delle Province;
b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane.”.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 4/2007 è soppresso.



1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/2007 le parole: “i Presidenti di Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “i Presidenti delle Unioni montane”.


1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: “Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 le parole: “delle Comunità montane convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “delle Unioni montane convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione montana”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.



1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 le parole: “i Presidenti dei rispettivi consigli provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere allo scopo designato”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 dopo la parola: “Sindaci,” sono inserite le seguenti: “i Vice Sindaci o”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente:
“c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato.”.



1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: “Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione delle deliberazioni”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 le parole “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 le parole: “concernenti i pareri di competenza,” sono soppresse.
4. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è abrogato.


1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.



1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “Unione montana”.
2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”.



1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “Unione montana”.



1. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “Unione montana”.