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Atto:LEGGE REGIONALE 01 aprile 2015, n. 12
Titolo:Disposizioni urgenti per le elezioni regionali e gli adempimenti di fine legislatura
Pubblicazione:( B.U. 02 aprile 2015, n. 27 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Elezioni

Sommario





1. Il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta del 2015 entro i termini stabiliti dalla normativa statale vigente.




1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:
“1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.”.




1. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) le parole: “, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con apposita deliberazione consiliare”.




1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.