Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 16
Titolo:

Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”

Pubblicazione:( B.U. 13 aprile 2015, n. 32 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 178/2016, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Capo I Modifiche alla l.r. 36/2014
Art. 1 (Modifica della l.r. 13/2003)
Art. 2 (Modifica della l.r. 29/2005)
Art. 3 (Modifica della l.r. 36/2005 e disposizioni per gli interventi di ERP in corso)
Art. 4 (Rifinanziamento programmi regionali sperimentali di ERP)
Art. 5 (Modifica della l.r. 15/2012)
Art. 6 (Modifica della l.r. 41/2012)
Art. 7 (Modifiche delle l.r. 27/2009 e 29/2014)
Art. 8 (Modifica della l.r. 34/1996)
Art. 9 (Modifiche della l.r. 71/1997)
Art. 10 (Modifiche della l.r. 33/2014)
Art. 11 (Modifica della l.r. 4/2015)
Art. 12 (Modifica della l.r. 22/2011)
Art. 13 (Modifica della l.r. 21/2011)
Art. 14 (Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale)
Art. 15 (Concessioni per attività di acquacoltura)
Art. 16 (Attività regionali relative a Expo Milano 2015)
Art. 17 (Contributo straordinario a favore dell’ASSAM)
Art. 18 (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)
Art. 19 (Modifiche Tabelle A, B, C, D ed E allegate alla l.r. 36/2014)
Art. 20 (Finalizzazione di spesa della l.r. 7/2009 e della l.r. 5/2012)
Capo II Modifiche alla l.r. 37/2014
Art. 21 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2015)
Art. 22 (Modifica del Prospetto 2 allegato alla l.r. 37/2014)
Art. 23 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati

Capo I
Modifiche alla l.r. 36/2014



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Giunta regionale definisce annualmente, nell’ambito della ripartizione tra gli enti del servizio sanitario regionale delle risorse del fondo sanitario regionale, l’eventuale quota da destinare alla produzione incrementale del dipartimento.
1 ter. Lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale assegnato allo stesso dipartimento, finalizzate all’incremento della produzione, è remunerato sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, all’esito della negoziazione tra il direttore del dipartimento e le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza III e IV, nonché del personale non dirigente del comparto Sanità. In tal caso, le risorse di cui al comma 1 bis incrementano, esclusivamente per l’annualità in cui è necessario ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale e nel rispetto della normativa vigente, i fondi del salario accessorio dei singoli enti del servizio sanitario regionale.”.




1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale), è abrogato.




1. Alla lettera b) del comma 8 ter dell’articolo 20 septiesdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: “o variabile” sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 14 ottobre 2013, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”, alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013” e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 “Assestamento del bilancio 2009”. Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate), non si applicano agli interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata:
a) per i quali le relative procedure di appalto abbiano inizio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
b) confermati dalle Province per un importo non superiore al 30 per cento delle risorse da revocare.



1. Nell’ambito delle attività di edilizia residenziale agevolata la Regione rifinanzia i programmi sperimentali di autocostruzione, previsti dall’articolo 16 della l.r. 36/2005, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2015, la spesa di euro 300.000,00.
3. Fino alla concorrenza dei fondi di cui al comma 2 sono finanziabili gli interventi previsti in tutte le domande presentate ai sensi del bando approvato con decreto del dirigente della Posizione di funzione Edilizia ed espropriazione n. 14/2014. Gli interventi sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede con le risorse derivanti da economie vincolate iscritte a carico dell’UPB 42604 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.




1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché le organizzazioni aventi almeno una sede operativa nel medesimo territorio”.



1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è sostituito dal seguente:
“1. A seguito della cessazione della carica, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea:
a) entro il mese successivo, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute, rispetto agli elementi indicati all’articolo 2, commi 1, 4 e 5, dopo l’ultima depositata ai sensi dell’articolo 3;
b) entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno successivo rispetto all’ultima depositata ai sensi dell’articolo 3.”.




1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:
“f) i parametri di parcheggio per la realizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita;”.

2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 27/2009 la parola: “sentite” è sostituita dalle parole: “a seguito di confronto con”.
3. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 27/2009 le parole: “previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché delle” sono sostituite dalle parole: “a seguito di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le”.
4. Al comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 27/2009 le parole: “l’autorizzazione” sono sostituite dalle parole: “il necessario titolo autorizzatorio”.
5. Sono abrogati:
a) la lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 27/2009;
b) l’articolo 16 bis della l.r. 27/2009;
c) il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”);
d) il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 29/2014;
e) il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 29/2014.




1. L'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Procedure volte alla rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)
1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge, i competenti uffici regionali la contestano al nominato o designato, invitandolo a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
2. Il nominato o designato ha quindici giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, dichiara decaduto il nominato o designato.
4. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.".



1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo e dell’ambiente, l’estrazione e la lavorazione di materiale di cui al comma 1 che avviene in occasione di scavi effettuati per scopi diversi e regolarmente autorizzati non costituisce attività di cava disciplinata dalla presente legge, salvo diversa disposizione prevista nelle direttive di cui all’articolo 6, comma 2, lettere f) e g).”.

2. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 71/1997 è abrogato.
3. I Comuni che non hanno versato il contributo alla Regione nei termini previsti dall’articolo 17, comma 8, lettera b), della l.r. 71/1997 hanno facoltà di provvedervi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.




1. L'articolo 35 della legge regionale  4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) è sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Attuazione dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001)
1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici consentiti dalla normativa regionale vigente, possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga ai distacchi dai confini e dai limiti di zona prescritti dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, dai corrispondenti confini interni e limiti di zona se inferiori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.".
2. Il comma 10 dell’articolo 25 della l.r. 33/2014 è abrogato.


1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico) dopo le parole: “ordine provinciale dei farmacisti” sono aggiunte infine le seguenti: “nonché le organizzazioni sindacali di categoria”.




1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), come da ultimo sostituito dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013), le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.




1. Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:
“2 bis. Le aziende di cui al comma 2 in attività, titolari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della l.r. 3/2002 e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all’articolo 13 entro il 31 dicembre 2015. La mancata presentazione della SCIA oltre tale data determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 23, comma 1.”.



1. E’ istituita l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, con il compito di:
a) coadiuvare la Regione nelle attività di programmazione del trasporto pubblico locale (TPL), al fine di garantire il massimo grado di integrazione modale tra i servizi di trasporto pubblico e la mobilità privata;
b) elaborare criteri uniformi per la promozione del sistema del TPL, inclusi il coordinamento dell’immagine e la diffusione dell’informazione, assicurandone l’applicazione;
c) attuare iniziative di promozione e di marketing nei mezzi di TPL, nei portali di settore, alle fermate e all’interno dei locali di servizio annessi;
d) coadiuvare la Regione nella determinazione del sistema tariffario dei servizi di TPL, comprese le integrazioni tariffarie tra le diverse modalità di trasporto, nonché nel controllo della sua corretta applicazione da parte delle società affidatarie del servizio;
e) esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza relative alla sicurezza dei percorsi e delle fermate;
f) sviluppare sistemi di controllo di gestione aziendale sul TPL;
g) trattare ed elaborare i dati relativi alle agevolazioni tariffarie;
h) gestire il sistema di bigliettazione elettronica su scala regionale, il relativo sistema tariffario e il riparto degli introiti;
i) sperimentare e attuare soluzioni innovative nella gestione del TPL, con particolare riferimento all’impiego di nuove tecnologie;
l) rilevare e diffondere sul territorio regionale le buone pratiche nella gestione del TPL;
m) monitorare i servizi di taxi e noleggio autobus con conducente per conto della Regione;
n) partecipare a progetti europei in materia di TPL.

2. L’Agenzia può svolgere attività connesse a quelle previste al comma 1, quali:
a) affidare i servizi di TPL per conto della Regione tramite procedure a evidenza pubblica, anche con funzione di stazione appaltante, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente;
b) gestire i contratti di servizio e di monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato e il pagamento dei corrispettivi alle imprese erogatrici dei servizi;
c) svolgere la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il TPL;
d) compiere operazioni di provvista finanziaria per far fronte alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

3. L’Agenzia è costituita nella forma di società di capitali a responsabilità limitata a partecipazione totale della Regione. L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’atto costitutivo, dallo statuto e dai relativi regolamenti attuativi in conformità a quanto stabilito in particolare nei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, assicurando che la Regione svolga sull’Agenzia un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture.
4. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore di questa legge, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell’Agenzia.
5. L’Agenzia svolge la propria attività sulla base degli indirizzi e dei criteri formulati dalla Giunta regionale.
6. L’Agenzia è amministrata da un amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale.
7. L’Agenzia ha un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale, scelto tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
8. Con riguardo alle attività di cui al comma 1, lettera h), l’Agenzia istituisce altresì un organismo di controllo, al quale partecipano tra gli altri i rappresentanti dei gestori dei servizi di TPL.
9. L’Agenzia si avvale di personale regionale trasferito. Il rapporto di lavoro del personale dell’Agenzia è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo con le organizzazioni sindacali, il contratto collettivo del comparto delle Regioni. Il relativo costo è a carico dell’Agenzia medesima.
10. Nell’esercizio della propria attività l’Agenzia si avvale altresì delle strutture organizzative della Giunta regionale e in particolare del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale.
11. Per l’anno 2015 è autorizzata la spesa massima di euro 295.363,63 a carico dell’UPB 42701.
12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modificazioni al POA 2015 ed al POT 2015/2017.



1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell’articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.



1. Per assicurare le attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015, il costo delle prestazioni di lavoro straordinario e delle missioni relative al personale regionale incaricato dell’esercizio delle suddette attività, fino ad un massimo di euro 50.000,00, non è computato ai fini del rispetto degli specifici limiti di spesa prescritti dalle disposizioni, anche contrattuali, vigenti.
2. Resta fermo l’obbligo del rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 iscritti a carico dell’UPB 20701 si provvede con contestuale riduzione delle risorse già iscritte nell’UPB 31605 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.



1. Per l’anno 2015 la Regione, nelle more dell’approvazione del programma di attività, eroga all’ASSAM il contributo straordinario di euro 2.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 30901. Tali risorse sono destinate al pagamento del personale di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)).
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede con contestuale riduzione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2015 a carico dell’UPB 30906 dello stato di previsione della spesa.



1. Per l’anno 2015 è istituito un fondo di anticipazione regionale di euro 1.500.000,00 a favore dei GAL per la realizzazione delle azioni relative al marketing territoriale e alla promozione e valorizzazione turistica del territorio, al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse ai PSL dei GAL e al PSR 2007/2013.
2. Le risorse necessarie per l’anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 3.09.05 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse rimborsate dai GAL, iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all’anticipazione.



1. Gli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015) sono modificati come segue:
a) la tabella A “Finanziamento per l’anno 2015 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.



1. Il contributo di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), è determinato in euro 300.000,00.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla medesima l.r. 7/2009.
3. L’autorizzazione di spesa della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è finalizzata:
a) per euro 50.000,00 al finanziamento degli interventi previsti al capo III della l.r. 5/2012 medesima;
b) per euro 150.000,00 al finanziamento degli interventi previsti al capo IV della l.r. 5/2012 medesima.


Capo II
Modifiche alla l.r. 37/2014



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2015”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2015”.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare ai fini della gestione le variazioni necessarie all’attuazione di questa legge al POA 2015 ed alla prima annualità del POT 2015/2017.



1. Il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” allegato alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017) è modificato dal prospetto 2 allegato a questa legge.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegati

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