Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE STATUTARIA 02 luglio 2015, n. 4 |
Titolo: | Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche” |
Pubblicazione: | ( B.U. 02 luglio 2015, n. 2 Edizione speciale) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Statuto - Stemma e gonfalone |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 7 della legge statutaria 1/2005)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 12 della legge statutaria 1/2005)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)
Art. 4 (Modifica all’articolo 22 della legge statutaria 1/2005)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 51 della legge statutaria 1/2005)
Art. 6 (Disposizioni finali. Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 12 della legge statutaria 1/2005)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)
Art. 4 (Modifica all’articolo 22 della legge statutaria 1/2005)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 51 della legge statutaria 1/2005)
Art. 6 (Disposizioni finali. Invarianza finanziaria)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), come modificato dall’articolo 1 della legge statutaria 19 giugno 2013, n. 3 (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche”), è sostituito dal seguente:
“2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma di governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio in numero non superiore a tre, e garantendo la presenza di entrambi i sessi.”.
2. I commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 7 della legge statutaria 1/2005, come modificato dall’articolo 1 della legge statutaria 3/2013, sono abrogati.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge statutaria 1/2005, la parola: “seconda” è sostituita dalla seguente: “terza”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge statutaria 1/2005, è sostituito dal seguente:
“3. La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza. Svolgono le funzioni di Vicepresidenti del Consiglio il consigliere più giovane ed il consigliere più anziano di età.”.
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con due votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e due Vicepresidenti che compongono l’Ufficio di presidenza del Consiglio.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’elezione dei Vicepresidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti
Vicepresidenti il consigliere di maggioranza e il consigliere di minoranza che hanno ottenuto il
maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra i consiglieri di maggioranza o tra quelli di
minoranza, risultano rispettivamente eletti i più giovani di età.”.
1. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge statutaria 1/2005, le parole: “stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la ripartizione delle materie” sono sostituite dalle seguenti: “individua, in numero non superiore a quattro, le commissioni consiliari permanenti, stabilendo le materie”.
1. Al comma 1 dell’articolo 51 della legge statutaria 1/2005, è aggiunto in fine il seguente
periodo: 'La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 51 della legge statutaria 1/2005. le parole: redatte sulla base del documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30 settembre” sono soppresse.
1. Dall’applicazione di questa legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla normativa statutaria previgente.
2. All’attuazione dell’articolo 1 si provvede nel rispetto di quanto previsto al comma 1. Le leggi regionali individuano le eventuali necessarie riduzioni di spesa.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, conseguente alla promulgazione.