Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 marzo 2016, n. 4
Titolo:Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22
Pubblicazione:( B.U. 17 marzo 2016, n. 32)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Errata corrige in B.U. n. 36 del 24 marzo 2016 e n. 52 del 5 maggio 2016


Sommario





1. Nella legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "Direttore generale", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "Segretario generale".


1. Dopo il comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 14/2003 è aggiunto il seguente:
“8 bis. In connessione con i processi di mobilità, anche temporanea, del personale tra Giunta e Consiglio, è disposto lo spostamento delle relative risorse del fondo per la remunerazione del salario accessorio della struttura di appartenenza nel fondo della struttura di destinazione, secondo le modalità definite d’intesa tra le delegazioni trattanti di Giunta, Consiglio ed organizzazioni sindacali.”.



1. Al comma 5 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: “agli assistenti consiliari di cui all’articolo 18,” sono soppresse.
2. A comma 6 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: “in qualità di assistente o” sono soppresse.



1. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 14/2003 è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 14/2003 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi di dirigente di servizio o di area organizzativa complessa sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale; gli incarichi delle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 5 sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale sentito il parere del dirigente della struttura all’interno della quale è prevista la posizione dirigenziale.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 14/2003 dopo le parole: “dalla legislazione regionale” sono inserite le parole: “e nazionale”.
4. Il comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
“8. Spetta ai dirigenti dei servizi e delle aree organizzative complesse al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di cui all’articolo 14 e di quelli loro assegnati dal Segretario generale, preporre i funzionari alle posizioni previste dall’articolo 6, dandone comunicazione al Segretario generale.”.

5. Al comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 14/2003 dopo le parole: “a cinque anni” sono inserite le parole: “, scadono comunque con il termine della legislatura regionale”.



1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 14/2003 è inserita la seguente:
“b bis) formula le direttive per la formazione della proposta di bilancio di previsione del Consiglio, anche al fine di assicurare l’applicazione del programma annuale e triennale di cui all’articolo 14;”.

2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: “e valuta” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: “, con cadenza almeno annuale,” sono soppresse.
4. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Ferme restando le responsabilità dirette dei dirigenti di ciascuna struttura organizzativa, il Segretario generale è responsabile del conseguimento degli obiettivi generali assegnati al Dipartimento, con particolare riferimento ai poteri ad esso assegnati dalla presente legge e dal programma di cui all’articolo 14.".



1. L'articolo 13 della l.r. 14/2003, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale)
1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e dei dipendenti del Consiglio s'ispira ai principi e alle disposizioni previste nel d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, tenendo altresì conto dell'autonomia dell'organo legislativo, della peculiarità delle funzioni proprie delle strutture assembleari di supporto alle funzioni normative, programmatorie, d'indirizzo e controllo dell'organo assembleare.
2. Il sistema di cui al comma 1 è  approvato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale, avvalendosi del supporto di un Comitato di valutazione formato da non più di tre esperti esterni in tecniche di controllo e valutazione.
3. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati dall'Ufficio di Presidenza a seguito di apposito avviso pubblico. Il loro incarico ha una durata annuale rinnovabile e non può superare quello della legislatura regionale. Dopo la scadenza del termine massimo predetto non sono immediatamente rinominabili.
4. Spetta all'Ufficio di Presidenza di valutare le prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario generale, avvalendosi del supporto  del Comitato di cui al comma 3.
5. L'Ufficio di Presidenza valuta altresì le prestazioni ed i risultati conseguiti dai dirigenti delle aree organizzative complesse e dei servizi, tenuto conto delle osservazioni del Comitato di cui al comma 3, su proposta del Segretario generale .
6. La valutazione dei dirigenti delle posizioni dirigenziali non strutturali di cui all'articolo 5 è effettuata  dall'Ufficio di Presidenza  tenuto conto delle osservazioni del Comitato di cui al comma 3, su proposta dei dirigenti delle rispettive strutture, sentito il parere del Segretario generale.
7. Il Comitato di valutazione supporta altresì i dirigenti del Consiglio nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui all'articolo 6 e del restante personale.
8. L'Ufficio di Presidenza per le funzioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).
9. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 22/2010.".



1. Al fine di procedere al riordino dell’assetto organizzativo della dirigenza generale del Consiglio, la figura di Segretario generale di cui all’articolo 7 della l.r. 14/2003 nel testo modificato da questa legge, diviene una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999. La predetta figura dirigenziale confluisce nella dotazione organica della dirigenza, che resta tuttavia determinata nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla l.r. 14/2003 e successive modificazioni.
2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1, si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL del 23 dicembre 1999, in modo tale da prevedere, quale limite alla rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio, una spesa annuale per la Regione comunque inferiore a quella derivante dalla somma delle risorse di tale Fondo nell’anno 2014 e delle somme destinate alla copertura del trattamento economico del direttore generale, poste a carico del bilancio regionale del medesimo anno.
3. In sede di prima applicazione di questa legge le indennità di posizione e di risultato del soggetto cui viene attribuito l’incarico di Segretario generale sono provvisoriamente definite sulla base del migliore trattamento riservato ai dirigenti dei servizi assembleari e sono a carico del Fondo per la remunerazione di tali indennità così come definito alla data di entrata in vigore di questa legge. A seguito degli adempimenti previsti al comma 2, da compiersi entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore di questa legge, si provvede all’adeguamento di detto Fondo e al conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.



1. Dopo il comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:
“10 bis. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, in presenza di rilevanti e motivate esigenze organizzative ed in particolare ove sia compromessa la continuità di servizi e di prestazioni essenziali, possono rinviare per un termine di tre mesi l’assegnazione del personale richiesto.”.



1. L'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Organizzazione degli uffici)
1. L'Ufficio di Presidenza stabilisce l'organizzazione degli uffici delle Autorità di garanzia in modo da assicurare l'adeguato svolgimento delle loro funzioni, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie, il coordinamento e il miglior utilizzo  del  personale.
2. Alle Autorità di garanzia è assegnato personale proveniente dalla dotazione organica del Consiglio e della Giunta regionale.".



1. Per l'attuazione di questa legge si provvede con le risorse finanziarie già iscritte nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio di previsione 2016/2018.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 sono apportate le seguenti variazioni compensative: riduzione di euro 68.000,00 per l'anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 1 "Risorse umane" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018 relativi al Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, a seguito degli adempimenti ivi previsti, sono autorizzate le corrispondenti variazioni compensative negli stanziamenti dei programmi 10 e 01 della Missione 1 del bilancio di previsione 2016/2018, relativi alle risorse del fondo per la remunerazione del salario accessorio del personale.
4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza effettuano d’intesa le variazioni finanziarie di cui ai commi 2 e 3 necessarie ai fini della gestione; le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione del bilancio del Consiglio sono comunicate all’Assemblea per la relativa presa d’atto.
5. Per gli anni successivi al 2018 le spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono autorizzare con le rispettive leggi di bilancio.


1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 9 si applicano a decorrere dal primo aprile 2016.
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) sono abrogati.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.