Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 07 aprile 2016, n. 7 |
Titolo: | Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)” |
Pubblicazione: | ( B.U. 14 aprile 2016, n. 45 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | ISTRUZIONE - FORMAZIONE |
Materia: | Istruzione scolastica e universitaria |
Note: | Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4. |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 1 della l.r. 23/2015)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle parole: “dodici mesi”.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.