Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 07 aprile 2016, n. 7
Titolo:Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”
Pubblicazione:( B.U. 14 aprile 2016, n. 45 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle parole: “dodici mesi”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.