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Atto:LEGGE REGIONALE 26 aprile 2016, n. 9
Titolo:Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari”
Pubblicazione:( B.U. 05 maggio 2016, n. 52 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Prima dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:
“Art. 01
1. I gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche nonché formazioni associative fra i consiglieri regionali.
2. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Consiglio, sono assicurate a carico del bilancio del Consiglio le risorse necessarie per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali.”.



1. L’articolo 1 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, sono assegnati in misura adeguata alla sua consistenza numerica:
a) una sede in uso gratuito, nell’edificio che ospita il Consiglio regionale, dotazioni strumentali e logistiche;
b) beni e servizi per l’espletamento delle funzioni istituzionali.”.




1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 della l.r. 34/1988 sono sostituiti dai seguenti:
“1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi, individua i beni e servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1.
2. L’Ufficio di presidenza, su richiesta del presidente del gruppo e nei limiti degli stanziamenti del bilancio destinati a spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura rapportata alla consistenza numerica del gruppo, acquisisce ed eroga esclusivamente beni e servizi relativi:
a) alla realizzazione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e/o digitale, inclusi manifesti, inviti e altro materiale informativo;
b) all’acquisto di servizi informativi e di pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;
c) alle spese postali;
d) alle sale pubbliche per la realizzazione di iniziative.”.



1. Dal 1° maggio 2016 non possono essere corrisposti contributi ai gruppi.
2. I contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016 devono essere utilizzati entro la X legislatura.
3. Ai contributi di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge.
4. L’Ufficio di presidenza approva le deliberazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 entro il 31 ottobre 2016.


1. Per effetto del comma 1 dell’articolo 4 derivano minori spese per il finanziamento dei gruppi per euro 103.334,00 per l’anno 2016 ed euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti.
2. Le somme di cui al comma 1:
a) sono ridotte negli stanziamenti della Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti per euro 82.667,00 per l’anno 2016 e per euro 124.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e contestualmente iscritte in aumento nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia” - Programma 002 "Interventi per la disabilità” - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018;
b) restano iscritte per euro 20.667,00 per l’anno 2016 ed euro 31.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018 a carico dell’apposito capitolo destinato alle spese per il funzionamento dell’Assemblea legislativa delle Marche ad incremento delle risorse destinate al finanziamento di beni e servizi.

3. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza sono autorizzati ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.


1. Gli articoli 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 sono abrogati.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.