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Atto:LEGGE REGIONALE 02 maggio 2016, n. 10
Titolo:Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”
Pubblicazione:( B.U. 12 maggio 2016, n. 55 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è sostituito dal seguente:
“6. La data programmata per l’ispezione può essere modificata per non più di due volte consecutive se l’utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.”.



1. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 19/2015, la parola: “sei” è sostituita dalla parola: “otto”.



1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015 è sostituita dalla seguente:
“g) l’autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla l.r. 9/2008, i controlli e le ispezioni relativi alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell’atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro un anno dal termine della proroga;”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all’articolo 15, comma 1, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di questa legge.”.



1. L’Allegato 8 alla l.r. 19/2015 è sostituito dall’allegato a questa legge.


1. Il termine del 30 dicembre 2015, contenuto nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, è differito al 31 dicembre 2016.
2. Il termine del 30 giugno 2017, contenuto nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, può essere anticipato a decorrere dal 30 settembre 2016 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione al dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
3. Per le manutenzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2016 sugli impianti previsti dal comma 4 dell’articolo 4 e dalla lettera l) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, l’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve avvenire entro il 30 giugno 2016.
4. Al posto della dichiarazione di avvenuta manutenzione, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, entro il medesimo termine di cui al comma 3, può essere inviato il rapporto di controllo tecnico di cui agli Allegati G e F al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), o il rapporto di controllo di efficienza energetica di tipo 1 di cui all’Allegato II al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Allegati

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