Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. 3
Titolo:Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 17 concernenti: norme per l'esercizio della dialisi domiciliare.
Pubblicazione:( B.U. 25 gennaio 1977, n. 6 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 25, l.r. 15 novembre 2010, n. 16.

Sommario




Art. 1

Nel primo comma dell'art. 21 della legge regionale 1.7.1976, n. 17, le parole "di primo impianto" sono sostituite con le parole "di organizzazione".

Art. 2

L'art. 22 della legge regionale 1.7.1976, n. 17 è sostituito dal seguente:
"Agli enti ospedalieri autorizzati a organizzare i corsi di addestramento di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè agli enti ospedalieri autorizzati a effettuare attività di ricerca epidemiologica, sono assegnati per l'anno 1976 in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, specifici finanziamenti a valere sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17.8.1974, n. 386, e per l'importo massimo di L. 70 milioni, così ripartiti:
- L. 60 milioni per i corsi di addestramento;
- L. 10 milioni per le attività di ricerca epidemiologica.
Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo numero 1067101 "Finanziamento degli enti ospedalieri" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976."


Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.