Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1977, n. 3 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 17 concernenti: norme per l'esercizio della dialisi domiciliare. |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 gennaio 1977, n. 6 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 25, l.r. 15 novembre 2010, n. 16. |
Sommario
Nel primo comma dell'art. 21 della legge regionale 1.7.1976, n. 17, le parole "di primo impianto" sono sostituite con le parole "di organizzazione".
L'art. 22 della legge regionale 1.7.1976, n. 17 è sostituito dal seguente:
"Agli enti ospedalieri autorizzati a organizzare i corsi di addestramento di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè agli enti ospedalieri autorizzati a effettuare attività di ricerca epidemiologica, sono assegnati per l'anno 1976 in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, specifici finanziamenti a valere sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17.8.1974, n. 386, e per l'importo massimo di L. 70 milioni, così ripartiti:
- L. 60 milioni per i corsi di addestramento;
- L. 10 milioni per le attività di ricerca epidemiologica.
Al pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con i fondi iscritti a carico del capitolo numero 1067101 "Finanziamento degli enti ospedalieri" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976."
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.