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Atto:LEGGE REGIONALE 07 luglio 2016, n. 15
Titolo:Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attivitŕ estrattive”
Pubblicazione:( B.U. 21 luglio 2016, n. 81 bis)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Materia:Cave e torbiere - Miniere

Sommario





1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), come da ultimo modificato dalla l.r. 16/2015, è inserito il seguente:
“3 bis. I materiali di risulta ottenuti dalla esecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua) e alla legge regionale 16 dicembre 2013, n. 48 (Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d’acqua) non sono assoggettati alla disciplina sulle attività estrattive contenuta nella presente legge.”.


1. Le disposizioni di cui al Gomma 3 bis dell’articolo 2 della l.r. 71/1997, come inserito dall’articolo 1, si applicano anche agli interventi già autorizzati ai sensi delle leggi regionali 31/2012 e 48/2013 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di questa legge.


1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.