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Atto:LEGGE REGIONALE 21 settembre 2016, n. 20
Titolo:Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”
Pubblicazione:( B.U. 22 settembre 2016, n. 108 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), le parole: “in apposite schede” sono sostituite dalle parole: “in apposita scheda”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 8/2001 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al Presidente ed al Vice Presidente è attribuita rispettivamente un’indennità mensile lorda di euro 1.500,00 e di euro 900,00 per dodici mesi.
2. Al componente del CORECOM di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è attribuita un’indennità mensile lorda di euro 700,00 per dodici mensilità.”.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dall’insediamento del CORECOM ricostituito nella composizione indicata all’articolo 2 della l.r. 8/2001, così come modificato dall’articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012).



1. Per effetto dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, sono ridotti di euro 18.000,00 per l’anno 2016 e di euro 72.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 02 “Interventi per la disabilità” Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018 rispettivamente per l’anno 2016 per euro 18.000,00 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per euro 72.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.