Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. 5
Titolo:Regolamentazione della pesca nelle acque interne.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 gennaio 1977, n. 6)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 18 maggio 1978, n. 12.

Sommario





Agli effetti della pesca, tutte le acque interne della Regione Marche, facenti parte del demanio dello Stato, sono classificate "secondarie", secondo le norme del vigente T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D.L. 8 ottobre 1931 n. 1604 e successive modificazioni e in esse è consentita esclusivamente la pesca sportiva.
Le acque suddette vengono altresì suddivise, al solo fine dell'uso degli attrezzi e dei sistemi di pesca in esse consentiti, nelle seguenti categorie:
- cat. A: acque popolate da salmonidi;
- cat. B: le restanti acque.

La classificazione delle acque è disposta dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio e queste ultime devono provvedere alla relativa tabellazione.
Fino a quando non verrà provveduto con successiva legge regionale alla loro disciplina, le concessioni o rinnovi di concessione di piscicoltura nonché l'attribuzione di diritti esclusivi di pesca ai sensi dell'art. 11 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 sono sospesi. Quelli in atto rimangono fino alla loro scadenza.


Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con lenza armata con un solo amo.
E' consentito la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.
Ai soli effetti della pesca del gambero, è consentito l'uso per ogni pescatore, di due piccoli bilancini aventi un diametro massimo di centimetri cinquanta e la cui rete, perfettamente tesa sul cerchio metallico di base, deve avere una maglia non inferiore a mm. 16.
Nell'esercizio della pesca nelle acque della presente categoria, sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino); è altresì vietata ogni forma di pasturazione.
Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata con:
a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera con un massimo di tre ami;
b) una mazzangola o "mazzacchera" con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla;
c) una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di metri uno e cinquanta, montata su asta di manovra.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:
1) "guadando e ranzando";
2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri 3 di ampiezza;
3) nel periodo 1 giugno - 31 ottobre.

Nelle acque della presente categoria, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali e artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione.
In tutte le acque interne della Regione sono permanentemente vietati:
- la pesca con le mani;
- la pesca a strappo;
- la pesca subacquea;
- l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato.

L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.


E' vietata la cattura e il commercio di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quelle appresso indicate:
trote cm. 22
trote di lago cm. 30
salmerino cm. 25
coregone cm. 30
temolo cm. 25
luccio cm. 30
barbo e cavedano cm.18
carpa cm.30
tinca cm. 25
persico trota cm. 25
persico reale cm. 15
anguilla cm. 25
cefalo cm. 20
cheppia cm. 18
gambero cm.7

Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale - quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di 5 (cinque) salmonidi comprendenti un massimo di due temoli.



E' vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati:
- trote di tutte le varietà (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);
- salmerino (da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio);
- coregone (15 dicembre - 15 gennaio);
- temolo (1 marzo - 31 maggio);
- luccio (15 febbraio - 15 marzo);
- carpa tinca (1 giugno - 30 giugno);
- persico trota (1 maggio - 15 giugno);
- persico reale (1 aprile - 31 maggio);
- cheppia (15 maggio - 15 giugno);
- gambero (1 aprile - 30 giugno).

I divieti di cui sopra, a eccezione di quelli riguardanti le trote e i salmerini, iniziano alle ore 12 del primo giorno indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.
Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, a qualsiasi specie ittica, per tutto il periodo di divieto di pesca della trota.
In tutte le acque della Regione l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
Ai soli fini della cattura dell'anguilla il presidente della giunta provinciale può consentire la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d'acqua ove è possibile detta pesca.


La giunta regionale, sentite le amministrazioni competenti per territorio, può disporre eccezioni alle norme riguardanti i periodi di pesca, i limiti di cattura, nonché le dimensioni minime dei pesci e altri divieti quando ciò si renda necessario per assicurare l'armonico rapporto tra le varie specie di ittiofauna o tra esse e l'ambiente idrico ai fini del mantenimento dell'equilibrio biologico.
Le eccezioni di cui al comma precedente possono essere disposte in tutte le acque interne o in parte di esse, per una o più specie ittiche, per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
La giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, può eccezionalmente, per motivi di salvaguardia dell'ittiofauna e dell'ambiente per ragioni di pubblico interesse, vietare o limitare per determinati periodi o a tempo indeterminato in tutte le acque interne o in parte di esse, la cattura di una o più specie ittiche.
Nei casi di manifesta urgenza, il divieto o la limitazione di cui al comma precedente, possono essere disposti anche dall'amministrazione provinciale competente per territorio sentita la commissione consuntiva locale per la pesca, curando che gli stessi non siano in contrasto con le direttive regionali.
Le amministrazioni provinciali, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca, possono regolamentare l'esercizio della pesca, per un periodo non superiore l'esercizio della pesca, per un periodo non superiore a sei mesi in quei tratti di corsi d'acqua di categoria B precedentemente assoggettati a zone di protezione o a concessioni di piscicoltura per un periodo non inferiore a un anno.
La regolamentazione riguarda gli attrezzi, le esche, le specie ittiche, i limiti di cattura e le giornate di pesca.
Le amministrazioni provinciali devono comunicare ai competenti uffici della Regione Marche, onde consentire a quest'ultimi il necessario coordinamento, i provvedimenti che le medesime andranno ad adottare in base a quanto disposto dal comma precedente.


Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria, a monte, a valle, sul fronte a tergo.


Le associazioni regionali e nazionali riconosciute dei pescatori sportivi possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
Queste amministrazioni, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca, con l'intervento di un rappresentante di ogni comune interessato, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, stabiliscono i tratti dei corsi d'acqua nei quali possono effettuarsi le gare e rilasciano il prescritto nulla osta indicando le modalità per l'uso del campo di gara.
Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria B prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezione fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi, il barbo, la carpa, il luccio, il persico reale e il persico trota.
Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota. Copia del verbale di semina, controfirmata da guardiapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'amministrazione provinciale competente.
Il campo di gara viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici, con autorizzazione del presidente dell'amministrazione provinciale, a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione sino al termine della stessa.


La distanza prevista dal primo comma dell'art. 8 del regolamento sulla pesca approvato con R.D. 22.11.1914, n. 1486, per l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi dei canali, delle cascate, delle arcate dei ponti, dei graticci e simili, delle macchine idrauliche, è ridotta da metri 40 a metri 0,50 per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sia a monte che a valle dei medesimi.
Il limite di metri 40 rimane invariato in prossimità delle scale di rimonta.


E' fatto divieto di abbandonare esche, pasture, pesci e rifiuti in genere lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini.


La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti e associazioni per iniziative di incremento del patrimonio ittico, sulla base di programmi presentati dalle amministrazioni provinciali, comprendenti eventuali concorsi finanziari delle stesse, nonché ad attuare in proprio iniziative volte alla sperimentazione all'incremento nel settore ittiobiologico.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1976 e 1977, la spesa di L. 20 milioni.
Al pagamento dei contributi per l'anno 1976 si provvede con i fondi da iscriversi a carico del capitolo 1115301 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione "Contributi a enti pubblici e associazioni operanti nel settore della pesca per iniziative di incremento del patrimonio ittico, e a sostegno di spese gravanti su iniziative prese direttamente dalla Regione per studi e sperimentazioni volti allo sviluppo del settore ittiobiologico" con la dotazione di L. 20 milioni. Per l'anno 1977 si provvederà con i fondi da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.
Alla copertura degli oneri di cui al secondo comma del presente articolo, si provvede per l'anno 1976 mediante riduzione per pari importo, del capitolo 1145001 " Fondo di riserva per spese impreviste" e per l'anno successivo con impiego di quota parte dei fondi di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281.
Per l'esercizio 1976 è consentita l'assunzione di impegni entro i 20 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.


Le norme della presente legge integrano e adeguano quelle del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8.10.1931, n. 1604 e D.P.R. 24.12.1975, n. 706 e successive modificazioni.
I trasgressori delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 9 della presente legge incorrono, oltre che nelle sanzioni previste dal citato TU, nelle ulteriori sanzioni amministrative di L. 25.000 nel caso di prima infrazione e di L. 50.000 per le successive, da applicarsi da parte dell'amministrazione provinciale nel cui territorio si è verificata l'infrazione stessa.
Il contravventore dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla data della contestazione.
Entro 10 giorni lo stesso è tenuto a esibire all'amministrazione provinciale l'attestazione del versamento stesso.
In caso di mancato pagamento ne verrà data comunicazione al presidente della giunta regionale il quale provvederà a emettere l'ordinanza per l'ingiunzione del pagamento della somma dovuta comprese le spese. In caso di recidiva è disposto anche il ritiro della licenza di pesca per un periodo di dodici mesi da parte dell'amministrazione provinciale competente.
Il provvedimento dell'amministrazione provinciale è definitivo.
La relativa decisione è da assumersi entro 30 giorni dalla data della contestazione all'interessato.