Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 4
Titolo:Modifica dei regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attivitŕ di commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, capo I, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio), e 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attivitŕ di commercio su aree pubbliche, in attuazione del titolo II, capo II della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 - Testo unico in materia di commercio).
Pubblicazione:( B.U. 05 gennaio 2017, n. 1 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1581 del 19/12/2016

Sommario



Capo I
Modifica del r.r. 1/2015



1. La Tabella 3 allegata al regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 1 (Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:
“Tabella 3 (articolo 21, comma 1)
1. MS1 superficie di vendita fino a 1500 mq.
2. MS2 superficie di vendita fino a 2500 mq.



1. La Tabella 4 allegata al r.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:
"Tabella 4 (articolo 21, comma 3)
1. Nei Comuni fino a 10.000 abitanti sono localizzabili le medie strutture di vendita individuate come MS1;
2. Nei Comuni superiori a 10.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia sono localizzabili le medie strutture di vendita, anche sotto forma di centro commerciale, individuate come MS1 e MS2.



1. La Tabella 6 allegata al r.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:
“Tabella 6 (articolo 22, comma 1)
Medie strutture individuate come MS1:
1,0 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;
Medie strutture individuate come MS2:
1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

Capo II
Modifica del r.r. 8/2015



1. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 del regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27. Testo unico in materia di commercio), è aggiunto il seguente:
“5 bis. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione e relativa concessione che partecipano ai bandi comunali per le concessioni in scadenza possono chiedere al Comune, entro trenta giorni dal rilascio del nuovo titolo, la trascrizione in esso ovvero in altro titolo abilitativo a loro intestato delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nel territorio regionale.



1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 del r.r. 8/2015 sono soppresse le parole: “e sommata a quella dell’eventuale dante causa”.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del r.r. 8/2015 è sostituita dalla seguente: “e) in caso di ulteriore parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese nella sezione relativa alle aree pubbliche”;
3. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del r.r. 8/2015 è abrogata.



1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 8/2015 è sostituita dalla seguente: “d) a parità di punteggio, data di iscrizione al registro delle imprese su aree pubbliche”;
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 8/2015 è abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 8/2015 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il Comune può integrare i criteri di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente.”



1. Al comma 1 dell’articolo 16 del r.r. 8/2015 sono soppresse le parole: “, lettere a), b), c), d) ed e)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 16 del r.r. 8/2015 sono soppresse le parole: “, lettere a), c), d) ed e), di questo regolamento”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 del r.r. 8/2015 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nella fattispecie di cui al comma 2, il punteggio di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), è assegnato in modo proporzionale, per un massimo del 40 per cento, agli operatori che hanno partecipato alla spunta giornaliera concretizzatasi in una effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui concessione è messa a bando.”



1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 8/2015 è sostituita dalla seguente: “a) anzianità di presenza nel mercato o nella fiera calcolata su base annua;”.
2. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 8/2015 sono abrogate.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 8/2015 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il Comune può integrare i criteri indicati al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente.”



1. Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 8/2015 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) numero del posteggio.”



1. Al comma 1 dell’articolo 31 del r.r. 8/2015 dopo le parole: “sospensione dell’attività medesima per un periodo” sono inserite le parole: “non inferiore a un mese”.