Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1977, n. 6
Titolo:Rifinanziamento della L.R. del 14.1.1974, n. 1 e 21.3.1975 n. 19 concernente provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 marzo 1977, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla legge regionale 14.1.1974, n. 1 modificata con legge regionale 21.3.1975, n. 19, č autorizzato, per l'anno 1977, un limite d'impegno di L. 700 milioni.
La misura del tasso globale d'interesse č quella fissata dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.
Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi č pari alla differenza tra tasso globale di riferimento di cui al comma precedente e quello stabilito a carico dei beneficiari con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Agricoltura ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2

Il terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 1/1974 e il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 19/1975 sono abrogati.

Art. 3

Le somme occorrenti per far fronte agli oneri dipendenti dalla presente legge sono iscritte, per l'anno 1977, a carico del capitolo 2232101 che viene istituito nello stato di previsione della spesa 1977 - titolo II - rubrica II - con la denominazione "Concorso regionale sui mutui contratti dai coltivatori diretti, per il riattamento, l'ammodernamento e la ricostruzione delle loro abitazioni" e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 700 milioni e per gli anni successivi dal 1978 al 1997 a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri si fa fronte per l'anno 1977 mediante riduzione di L. 700 milioni dallo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700103 - partita n. 2 dell'elenco n. 11 e per gli anni successivi con la quota del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281.
L'annualitŕ relativa all'esercizio 1977 č impiegata per il pagamento degli interessi di pre-ammortamento.