Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 37
Titolo:Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 Suppl. n. 9)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria

Sommario


Capo I Caccia
Art. 1 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all’articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 8/2007)
Art. 7 (Modifica all’articolo 9 della l.r. 18/2016)
Art. 8 (Norme di applicazione)
Capo II Ambiente
Art. 9 (Proroga dei termini di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1999)
Art. 10 (Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/2009)
Art. 11 (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 19/2015)
Capo III Ordinamento Istituzionale
Art. 12 (Razionalizzazione organizzativa)
Art. 13 (Utilizzo delle graduatorie)
Art. 14 (Modifica all’articolo 25 della l.r. 37/2012)
Art. 15 (Modifica all’articolo 25 della l.r. 21/2016)
Art. 16 (Disposizioni in materia di interventi di sistemazione idraulico forestale)
Art. 17 (Invadenza finanziaria)
Art. 18 (Dichiarazione d’urgenza)

Capo I
Caccia



1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "le province" sono sostituite dalle seguenti: "gli ambiti territoriali di caccia".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"5 bis. La gestione delle oasi è affidata all'ATC sulla base di uno specifico piano di gestione, approvato dalla Regione. Il soggetto gestore, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla Regione un programma annuale delle attività, corredato dalla relazione descrittiva dell'attività svolta nell'anno precedente. La Regione, entro trenta giorni dalla data di presentazione del programma, formula osservazioni alle quali deve attenersi il soggetto gestore. Qualora entro il predetto termine non vengano formulate osservazioni il programma si intende approvato. La Regione svolge attività di controllo sulla corretta esecuzione delle attività gestionali.".

3. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"6. La Regione, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare nelle oasi di protezione catture a scopo di studio; può altresì autorizzare la cattura di esemplari viventi di determinate specie di fauna selvatica quando esse arrechino danni rilevanti alle colture agricole o forestali e, per l'eccessivo numero dei capi, turbino l'equilibrio biologico dell'ambiente.".



1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto al comma 3, l'ATC può prevedere l'iscrizione giornaliera degli ospiti ammessi al prelievo del cinghiale ai sensi del regolamento previsto all'articolo 27 bis, subordinatamente al versamento di una quota stabilita annualmente dall'ATC stesso.".


1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"7. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede altresì, con risorse proprie, al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché all'erogazione di contributi per interventi finalizzati alla prevenzione dei danni medesimi.".



1. L'articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria)  
1. Gli ATC risarciscono, con risorse proprie, i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata.  

2. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.  

3. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare immediatamente i danni rispettivamente al comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia o al concessionario.".



1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"a) 51 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all'articolo 29;".

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente:
"d) 40 per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia;".

3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è abrogata.
4. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
"4. I criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".



1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è sostituito dal seguente:
"2. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria i soggetti abilitati ad effettuare i prelievi devono riconsegnare all'ATC, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, il tesserino di cui al comma 1. L'ATC rilascia apposita ricevuta di consegna del tesserino. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'Osservatorio faunistico regionale (OFR) l'elaborazione dei dati relativi al prelievo effettuato.".



1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 2016, n. 18 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'ordinamento regionale) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".


1. Gli articoli 34 e 41 della l.r. 7/1995, come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 di questa legge, producono i propri effetti dal 1° gennaio 2016.
2. L'articolo 3 della l.r. 8/2007, come modificato dall'articolo 6 di questa legge, si applica dalla stagione venatoria 2016/2017.
Capo II
Ambiente



1. In considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel secondo semestre del 2016, i termini indicati dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) sono prorogati, secondo specifiche modalità dettate dalla Giunta regionale, sino al limite complessivo massimo di ulteriori centottanta giorni.
2. La Giunta regionale approva l’atto di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.



1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
“3. Le quote di rappresentanza degli enti locali nell’ATA sono determinate in base ai seguenti criteri:
a) 10 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
b) 85 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
e) 5 per cento alla Provincia.”.



1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), le parole: “entro un anno dal termine della proroga;” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni dal termine della proroga;”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19/2015, è inserita la seguente:
“h bis) in fase di prima applicazione di questa legge, le Autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente, possono disporre, per gli impianti di cui alla lettera h) per i quali la scadenza prevista dall’Allegato 3 cade entro i primi cinque mesi dell’anno 2017, la proroga della trasmissione del rapporto di controllo munito di segno identificativo, fino alla data del 30 giugno 2017”.


Capo III
Ordinamento Istituzionale



1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale predispone, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019, un piano per la copertura dei posti dirigenziali vacanti della dotazione organica, anche mediante utilizzo dei risparmi degli anni precedenti ancora disponibili, nel rispetto della misura percentuale fissata dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Nel rispetto della misura percentuale stabilita dal comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016), l’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale predispone, altresì, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2018, 2019 e 2020 un piano per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi degli anni precedenti ancora disponibili.



1. Al fine del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa, ferma restando la durata di validità delle graduatorie prevista dalla normativa statale, i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall’articolo 14 di questa legge, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica ricoprono, fatte salve particolari necessità adeguatamente motivate, i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3.
2. L’obbligo di utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 è valido per tre anni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria.


1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 37/2012 è inserita la seguente:
“a bis) il Consiglio-Assemblea legislativa regionale”.



1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) dopo le parole: “della Giunta regionale 24 ottobre 2000, n. 2200” sono aggiunte le seguenti: “e sono prorogati i termini per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dalle medesime disposizioni”.



1. In considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel secondo semestre del 2016, il termine per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi silvicolturali e di sistemazione idraulico forestale previsti all’articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 4 e 5, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è prorogato al 31 dicembre 2017.



1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.